sabato 31 ottobre 2009

Rifiuti Smaltimento "processo pirolisi"




Smaltimento dei rifiuti. Presentata a Palermo una tecnologia "alternativa" al termovalorizzatore. E costa la metà. Perché?





di Ignazio Panzica

30 ottobre 2009 20:13



Quale è il futuro dello smaltimento dei rifiuti nella Sicilia che trabocca di “munnizza”? I termovalorizzatori con camino di emissione nell’atmosfera di fumi, vapori e polveri? Mio Dio, no! Quest’incubo dovrebbe essere sfumato.



Così, sotto forma di provocazione intellettuale e politica, il circolo palermitano PD “Ignazio Florio”- sotto l’occhio attento della deputazione regionale del PD -ha voluto organizzare nella cornice della “Sala Gialla” dell’ARS, la presentazione di un esempio di “processo pirolisi”, la tecnologia alternativa ai termovalorizzatori frutto della ricerca scientifica internazionale (USA, Germania, Svezia) sul “processo alternativo a tenuta stagna” (ossia senza camino esterno) ha sfornato negli ultimi dieci anni sul mercato mondiale per lo smaltimento “dolce” dei rifiuti . Oggi è toccato alla versione “pirolisi” made in “Pyromex”, la società multinazionale svizzera, che da qualche anno ha aperto una sua filiale in Italia. Presente, il team tecnico internazionale della “Pyremex spa”, che di impianti di questo tipo – negli ultimi anni - ne ha realizzati tanti in giro per il mondo. E, anzi, nei prossimi mesi né consegnerà uno di rilievo alla provincia di Cesena.


Di che si tratta ? Hanno spiegato i professori Thomas Jeney (americano) e Lazlo Szabò (ungherese) che si parla di impianti di smaltimento modulari, calibrati ai bisogni di ogni determinato territorio locale, piccolo o grande. Da centomila abitanti sino a un milione, con grandezze in scala di progressione proporzionale : da 100 tonnellate al giorno (per centomila abitanti) a salire. Di che si tratta ? Del processo di “pirolisi a camera stagna” che, bruciando senza combustione canonica ed in assenza di ossigeno, degrada tutti i rifiuti; tranne il materiali ferrosi ed il vetro. E, concretamente, come funziona ? Con il brevetto “pyromex”, che parte dal processo della “pirolisi”, si provoca la degradazione termica della “munnizza”, tra i 1110 ed i 1500 gradi, senza combustione, né camino di emissioni di polveri e vapori all’esterno. Offrendo – come è insita nell’invenzione del processo della pirolisi -il vantaggio di non lasciare residui da portare in discarica alla fine, ma anzi producendo una sorta di scoria - nella percentuale massima del 10% dei rifiuti originari lavorati – dalle caratteristiche del tipo materiale inerte, vetrificato. Prodotto buono da riciclare, in condizioni di sicurezza per l’ambiente e la salute, per realizzare manti stradali e laterizi in genere.


In cosa consiste “l’appeal” politico e d’immagine di questa tecnologia per la classe politica ? Sicuramente – al di là del suo profondo rispetto per gli equilibri eco ambientali- i fattori di rilievo – come in quasi tutti gli altri tipi di impianti fondati sulla “pirolisi”- sono quattro : a) meno invasività paesaggistici degli impianti di questo genere sul territorio; nel senso che ci vuole meno terreno per costruirli (meno di 2000 metri quadri per quello di 100 tonnellate/giorno), addirittura si può posizionare sottoterra, coprendolo con un giardino prensile; b) si può limitare l’appesantimento dell’antecedente “raccolta differenziata” alla sola frazione “umida” (verdure, frutta , et consimili) che verrebbe lavorato a parte per la trasformazione in “compost” (concime) per l’agricoltura ; c) utilizzando il sistema della “gassificazione” di fondo, produce un gas, “il syngas”, in grado, con l’intervento di una particolare turbina brevettata, di produrre energia elettrica (e/o gas per teleriscaldamento dove è possibile realizzare una rete cittadina); la precondizione indispensabile per poter rientrare nei lucrosissimi contributi statali di gestioni previsti dal fondo del Cip 6 d) ed infine, last but not least , un costo di impianto che va dai 2-3 milioni di euro per una cittadina come Partinico ai 170/200 milioni di euro per una città di 700mila abitanti come Palermo : ossia con un risparmio economico,tra il 35 ed il 60 per cento, per unità di prodotto rispetto ad un termovalorizzatore (leggasi inceneritore) di vecchia generazione con il quale il Sindaco Cammarata voleva attrezzare Palermo. Mica noccioline! Siamo, comunque, lontani dal costo complessivo per soli quattro termovalorizzatori previsti dal Piano regionale dei rifiuti del 2002, che avrebbe chiuso con un conto consuntivo di ben 5 miliardi e mezzo di euro.


E’ chiaro, che di questo tipo di tecnologie ce ne sono decine. Innovative, avanzate, ecologicamente corrette, e low- cost, il mondo civile, all’estero, ne è pieno. Oggi, per i siciliani, si tratta solo di saper scegliere, con oculatezza quale di queste decine di queste moderna tecnologia sia più conveniente poter adottare. Una volta tanto il cronico ritardo con cui i siciliani provvedono alle urgenze di casa propria, rischia di rivelarsi provvidenziale e fonte di enormi risparmi finanziari ed ecologici. Pensate che : “gli incubi” come quelli rappresentati dai termovalorizzatori tipo Acerra, o quello pensato in questi anni per Bellolampo, con i loro “incredibili” camini di emissione all’esterno, risultano vivamente promozionati e offerti alle pubbliche amministrazioni solo : in Italia, Est Europa ex comunista ed Africa. Perché, anche, nella sfortunatissima Asia o nel decollante Sud-America, se qualcuno tenta di piazzare ad un governo un “inceneritore” come quello di Acerra, come dire, non finisce benissimo per il “furbo” tapino di turno che ci prova. Ma, allora, perché in Sicilia, taluni insistono sull’urgenza di realizzare i termovalorizzatori? Ce lo chiediamo, e lo chiediamo ai lettori.





Messaggio gruppo Gruppo "Rifiuti Zero Palermo"


A.T.O. PA1 A.P.S.

*Rifiuti Smaltimento "processo pirolisi"


*Guastella Sindaco di Torretta “Mi dimetto se…”


*A.T.O. “non ci sono soldi” i debiti dei comuni

*Corte dei Conti e conti dell'ato pa 1

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*Rifiuti urbani/ Solo 27 Comuni rispettano la legge, tutti gli altri sotto la soglia, il Sud sotto terra

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mercoledì 28 ottobre 2009

ORDINANZE U.T.C Lucido,Bruno,Romeo,Crivello,Bologna,Caltanisetta,Rubino

“Elimineremo gli abusi”

Raffaele Lombardo: “Non possiamo più tollerare alcun abuso o abusivismo edilizio – ha aggiunto Lombardo alla trasmissione del mattino su Rai Tre di Corradino Mineo. -Dobbiamo imboccarci le maniche, invertire la tendenza, essere inflessibili, demolire quello che non è stato demolito”.






In calce si riportano i riferimenti di legge sui reati contestati ai presunti autori degli abusi edilizi.
In riferimento alle presunte denunce fatte da un "fantomatico Comitato per la Legalità" ( si vuole forse ammettere che Isola delle Femmine non è più l' Isola felice di portobelliana memoria?
E' pur vero che da un'attenta lettura della delibera di Consiglio il sindaco Portobello rivela pubblicamente di un intervento nella campagna elettorale per le amministrative 2009, di personaggi presunti mafiosi che hanno appoggiato un candidato, solo uno Signor Sindaco?
E i voti che qualche candidato a Lei vicino ha RADDOPPIATO dove li ha trovati?
Se è vero ciò che pubblicamente ha affermato il Sindaco Portobello, non dubitiamo affatto della Sua parola, Signor Sindaco se Lei Consente possiamo chiederLe:
Cosa ha fatto Lei e il Suo Gruppo per impedire che le elezioni amministrative fossero inquinate da mani mafiose?). Riprendiamo il discorso delle deunce sugli abusi edilizi che sembra vedano coinvolti anche parenti ed amici di amministratori in altra pagina si pubblica :

Denunce di abusivismo edilizio a Isola delle Femmine













Comune di Isola delle Femmine Provincia di Palermo SANATORIA EDILIZIA – ABUSIVISMO - CONTROLLO DEL TERRITORIO







ORDINANZA N° 64 del Registro







Ordinanze







DEL 21 Ottobre 2009






Oggetto: ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO IN LUOGHI a carico di






LUCIDO SALVATORE nato a Isola delle Femmine 22.6.64 e ivi residente in via Toscanini 2












IL RESPONSABILE DEL III SETTORE







Visto il verbale di sopralluogo protocollo n°15546 del 09/10/09, redatto da questo U.T.C. congiuntamente alla Polizia Municipale e alla locale stazione dei Carabinieri, a carico di Lucido Salvatore, nato a Isola delle Femmine il 22/06/64 e ivi residente in via Toscanini n°2, nella qualità proprietario di porzione di villino realizzato con Concessione Edilizia n°30 del 25/11/05 ;







Rilevato che gli abusi consistono in:







realizzazione di un struttura auto-portante in legno con copertura in tavolato e tegole in difformità all’Autorizzazione Edilizia n°06/08 del 25/05/08; rilevato che le opere risultano realizzate in:







area sottoposta a vicolo paesaggistico di cui alla Legge del 29/06/39 n°1497 e successive modifiche e integrazioni;







area sottoposta a vincolo sismico di cui alla Legge del 02/02/74 n°64 e successive modifiche e integrazioni; rilevato che, alla luce di quanto su esposto si ravvisa la violazione della vigente legge urbanistica di cui all’articolo n°10 della Legge 47/85;







Visto il vigente strumento urbanistico ed il regolamento edilizio;







Visto il disposto di cui agli articoli n°2 e n°3 della Legge Regionale del 10/08/85 n°37;







Visto il disposto degli articoli n°7 e n°10 della Legge del 28/02/85 n°47;







Vista la Legge Regionale del 16/04/03 n°4;







Vista la Legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;







Vista la Legge 64/74 e successive modifiche e integrazioni;







ORDINA







A Lucido Salvatore nato a Isola delle Femmine il 22/06/64 e ivi residente in via







Toscanini n°2 LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a propria







cura e spese di quanto realizzato in difformità all’Autorizzazione Edilizia







n°06/08 del 25/05/08, entro il termine perentorio di giorni NOVANTA dalla







notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che, in difetto, si procederà all’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla Legge 47/85 e Legge Regionale 37/85 e successive modifiche e integrazioni.







DISPONE







Che copia del presente provvedimento venga notificata all’interessato e comunicata alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo, al Servizio di Igiene Pubblica, all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all’Ufficio del Genio civile, alla Soprintendenza BB.CC.AA., al Segretario Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, al Comando di Polizia Municipale, al Messo Notificatore del Comune di Isola delle Femmine. Gli Agenti di P.M. sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza. Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della legge 06.12.1971 n°1034, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro SESSANTA giorni dalla data di notificazione dello stesso.







Il Responsabile del 3° Servizio







Arch. Giovanni Albert







Responsabile del III Settore UTC







Arch. Sandro D’Arpa


































“Elimineremo gli abusi”







Raffaele Lombardo: “Non possiamo più tollerare alcun abuso o abusivismo edilizio – ha aggiunto Lombardo alla trasmissione del mattino su Rai Tre di Corradino Mineo. -Dobbiamo imboccarci le maniche, invertire la tendenza, essere inflessibili, demolire quello che non è stato demolito”.













COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE







PROVINCIA DI PALERMO







SANATORIA EDILIZIA – ABUSIVISMO - CONTROLLO DEL TERRITORIO







ORDINANZA N°61 delle Registro Ordinanze DEL 21 Ottobre 2009







OGGETTO ORDINANZA DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a carico di







ROMEO ANTONINO nato a Palermo 19.10.75 e residente a Isola delle Femmine in Via giovanni Falcone 108













IL RESPONSABILE DEL III SETTORE







Visto il verbale di sopralluogo protocollo n°15242 del 06/10/09, redatto







da questo U.T.C. congiuntamente alla Polizia Municipale e alla locale stazione dei Carabinieri, a carico di Romeo Antonino, nato a Palermo il 19/10/75 e residente a Isola delle Femmine in via Giovanni Falcone n°108, nella qualità di proprietario del secondo piano e del lastrico solaio dell’immobile a tre elevazioni fuori terra oltre il piano seminterrato realizzato con Concessione Edilizia 55/1999 e successiva Concessione Edilizia di Variante 10/2001, lastrico solaio censito in catasto al foglio di mappa n°1, particella n°2199, subalterno n°7;







Rilevato che l’abuso consiste in:







realizzazione sul lastrico solaio di un manufatto in elementi prefabbricati con copertura a spiovente in legno e tegole, manufatto messo in comunicazione con il piano sottostante mediante una scala interna a doppia rampa; rilevato che le opere risultano realizzate in:







area sottoposta a vicolo paesaggistico di cui alla Legge del 29/06/39 n°1497 e successive modifiche e integrazioni;







area sottoposta a vincolo sismico di cui alla Legge del 02/02/74 n°64 e successive modifiche e integrazioni; rilevato che, alla luce di quanto su esposto si ravvisa la violazione della vigente legge urbanistica di cui all’articolo n°7 della Legge 47/85;







Visto il vigente strumento urbanistico ed il regolamento edilizio;







Visto il disposto di cui agli articoli n°2 e n°3 della Legge Regionale 37/85;







Visto il disposto degli articoli n°7 e n°10 della Legge 47/85;







Vista la Legge Regionale 04/2003;







Vista la Legge 64/74 e successive modifiche e integrazioni;







Vista la Legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;







ORDINA







A Romeo Antonino nato a Palermo il 19/10/75 e residente a Isola delle







Femmine in via Giovanni Falcone n°108 LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a propria cura e spese di quanto realizzato in assenza di Concessione Edilizia sul lastrico solaio così come la chiusura dello spazio creato per la scala interna a doppia rampa entro il termine perentorio di giorni NOVANTA dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che, in difetto, si procederà all’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla Legge 47/85 e Legge Regionale 37/85 e successive modifiche e integrazioni.







DISPONE







Che copia del presente provvedimento venga notificata all’interessato e comunicata alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo, al Servizio di Igiene Pubblica, all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all’Ufficio del Genio civile, alla Soprintendenza BB.CC.AA., al Segretario Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, al Comando di Polizia Municipale, al Messo Notificatore del Comune di Isola delle Femmine. Gli Agenti di P.M. sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza. Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro SESSANTA giorni dalla data di notificazione dello stesso.







Il Responsabile del 3° Servizio







Arch. Giovanni Albert







Responsabile del III Settore UTC







Arch. Sandro D’Arpa







Ordinanza n.61.pdf (55 kb) File con estensione pdf













http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/download/oggetto_atti/Ordinanza%20n.61.pdf









“Elimineremo gli abusi”







Raffaele Lombardo: “Non possiamo più tollerare alcun abuso o abusivismo edilizio – ha aggiunto Lombardo alla trasmissione del mattino su Rai Tre di Corradino Mineo. -Dobbiamo imboccarci le maniche, invertire la tendenza, essere inflessibili, demolire quello che non è stato demolito”.













COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE







PROVINCIA DI PALERMO







SANATORIA EDILIZIA – ABUSIVISMO - CONTROLLO DEL TERRITORIO







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ORDINANZA N°62 delle Registro







Ordinanze







DEL 21 Ottobre 2009







Oggetto Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi a carico di CRIVELLO VINCENZO







Nato a Isola delle Femmine 9.8.45 e ivi residente in via Cavour 32







IL RESPONSABILE DEL III SETTORE







Visto il verbale di sopralluogo protocollo n°15263 del 06/10/09, redatto







da questo U.T.C. congiuntamente alla Polizia Municipale e alla locale stazione dei Carabinieri, a carico di Crivello Vincenzo, nato a Isola delle Femmine il 09/08/45 e ivi residente in via Cavour n°32, nella qualità di proprietario del lastrico solaio dell’immobile a tre elevazioni fuori terra oltre un parziale piano seminterrato realizzato con Concessione Edilizia 12/92, lastrico solaio censito in catasto al foglio di mappa n°2, particella n°426, subalterni17e18;







Rilevato che l’abuso consiste in:







realizzazione sul lastrico solaio di un manufatto in elementi prefabbricati con copertura a spiovente in materiale ligneo e tegole e chiusura delle pareti laterali con pannelli di legno e vetro; rilevato che le opere risultano realizzate in:







area sottoposta a vicolo paesaggistico di cui alla Legge del 29/06/39 n°1497 e successive modifiche e integrazioni;







area sottoposta a vincolo sismico di cui alla Legge del 02/02/74 n°64 e successive modifiche e integrazioni; rilevato che, alla luce di quanto su esposto si ravvisa la violazione della vigente legge urbanistica di cui all’articolo n°7 della Legge 47/85;







Visto il vigente strumento urbanistico ed il regolamento edilizio;







Visto il disposto di cui agli articoli n°2 e n°3 della Legge Regionale 37/85;







Visto il disposto degli articoli n°7 e n°10 della Legge 47/85;







Vista la Legge Regionale 04/2003;







Vista la Legge 64/74 e successive modifiche e integrazioni;







Vista la Legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;







ORDINA







A Crivello Vincenzo nato a Isola delle Femmine il 09/08/45 e ivi residente in







via Cavour n°32 LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a propria







cura e spese di quanto realizzato in assenza di Concessione Edilizia sul lastrico solaio entro il termine perentorio di giorni NOVANTA dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che, in difetto, si procederà all’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla Legge 47/85 e Legge Regionale 37/85 e successive modifiche e integrazioni.







DISPONE







Che copia del presente provvedimento venga notificata all’interessato e comunicata alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo, al Servizio di Igiene Pubblica, all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all’Ufficio del Genio civile, alla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientale di Palermo, al Segretario Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, al Comando di Polizia Municipale, al Messo Notificatore del Comune di Isola delle Femmine. Gli Agenti di P.M. sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza. Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della legge 06.12.1971 n°1034, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro SESSANTA giorni dalla data di notificazione dello stesso.







Il Responsabile del 3°Servizio







Arch. Giovanni Albert







Responsabile del III Settore UTC







Arch. Sandro D’Arpa



























“Elimineremo gli abusi”







Raffaele Lombardo: “Non possiamo più tollerare alcun abuso o abusivismo edilizio – ha aggiunto Lombardo alla trasmissione del mattino su Rai Tre di Corradino Mineo. -Dobbiamo imboccarci le maniche, invertire la tendenza, essere inflessibili, demolire quello che non è stato demolito”.













COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE







PROVINCIA DI PALERMO







SANATORIA EDILIZIA – ABUSIVISMO - CONTROLLO DEL TERRITORIO







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ORDINANZA N°60 del Registro







Ordinanze DEL 21 Ottobre 2009













OGGETTO ORDINANZA DI RIPRISTINO DELO STATO DEI LUOGHI a carico di







Bruno Giuseppe nato a Palermo 11.08.76 e residente a Isola delle Femmine Via Roma 114







IL RESPONSABILE DEL III SETTORE







Visto il verbale di sopralluogo protocollo n°15548 del 09/10/09, redatto da questo U.T.C. congiuntamente alla Polizia Municipale e alla locale stazione dei Carabinieri, a carico di Bruno Giuseppe, nato a Palermo il 11/08/76 e residente a Isola Delle Femmine (PA) in via Roma n°114, nella qualità gestore del Bar-Pasticceria -Gelateria denominato “Gran Caffè” sito in Isola delle Femmine, Piano Levante ai civici n°6 e n°7;







Visti gli elaborati tecnici allegati all’Autorizzazione Edilizia protocollo n°7178 del 09/06/04;







Vista l’Autorizzazione per l’occupazione suolo pubblico protocollo n°5330/CC del 17/02/08;







Visti gli elaborati tecnici allegati all’Autorizzazione protocollo n°2967 del 09/06/04;







Rilevato che gli abusi consistono in:







realizzazione di un manufatto composto da una tettoia in elementi prefabbricati auto-portanti e chiusura della stessa in alluminio e vetri nell’area antistante il Bar denominato “Gran Caffè” ;







realizzazione di una struttura in legno auto-portante nel quale la copertura è composta da una tenda scorrevole plastificata e le chiusure delle pareti laterali in elementi modulari in policarbonato trasparenti; rilevato che le opere risultano realizzate in:







area sottoposta a vicolo paesaggistico di cui alla Legge del 29/06/39 n°1497 e successive modifiche e integrazioni;







area sottoposta a vincolo sismico di cui alla Legge del 02/02/74 n°64 e successive modifiche e integrazioni; rilevato che, alla luce di quanto su esposto si ravvisa la violazione della vigente legge urbanistica di cui all’articolo n°7 e n°10 della Legge 47/85;







Visto il vigente strumento urbanistico ed il regolamento edilizio;







Visto il disposto di cui agli articoli n°2 e n°3 della Legge Regionale 37/85;







Visto il disposto degli articoli n°7 e n°10 della Legge 47/85;







Vista la Legge Regionale del 16/04/03 n°4 ;







Vista la Legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;







ORDINA







A Bruno Giuseppe nato a Palermo il 11/08/76 e residente a Isola delle







Femmine in via Roma n°114 LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI







a propria cura e spese di quanto realizzato in assenza di Concessione e Autorizzazione, entro il termine perentorio di giorni NOVANTA dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che, in difetto, si procederà all’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla Legge 47/85 e Legge Regionale 37/85 e successive modifiche e integrazioni.







DISPONE







Che copia del presente provvedimento venga notificata all’interessato e comunicata alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo, al Servizio di Igiene Pubblica, all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all’Ufficio del Genio civile, alla Soprintendenza BB.CC.AA., al Segretario Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, al Comando di Polizia Municipale, al Messo Notificatore del Comune di Isola delle Femmine. Gli Agenti di P.M. sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza. Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro SESSANTA giorni dalla data di notificazione dello stesso.







Il Responsabile del 3° Servizio







Arch. Giovanni Albert







Responsabile del III Settore UTC







Arch. Sandro D’Arpa







Ordinanza n.60.pdf (55 kb)













http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/download/oggetto_atti/Ordinanza%20n.60.pdf








“Elimineremo gli abusi”







Raffaele Lombardo: “Non possiamo più tollerare alcun abuso o abusivismo edilizio – ha aggiunto Lombardo alla trasmissione del mattino su Rai Tre di Corradino Mineo. -Dobbiamo imboccarci le maniche, invertire la tendenza, essere inflessibili, demolire quello che non è stato demolito”.













COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE







PROVINCIA DI PALERMO







SANATORIA EDILIZIA – ABUSIVISMO - CONTROLLO DEL TERRITORIO







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ORDINANZA N°59 del Registro







Ordinanze DEL 21 Ottobre 2009






OGGETTO ORDINANZA DI RIPRISTINO DELO STATO DEI LUOGHI a carico di







Caltanissetta Michele , nato a Palermo il 19/07/58 e residente a Isola delle Femmine (PA) in via C. Terranova n° 36/38.







IL RESPONSABILE DEL III SETTORE






Visto il verbale di sopralluogo protocollo n°15547 del 09/10/09, redatto da questo U.T.C. congiuntamente alla Polizia Municipale e alla locale stazione dei Carabinieri, a carico di Caltinessetta Michele, nato a Palermo il 19/07/58 e residente a Isola Delle Femmine (PA) in via C. Terranova n°36/38, nella qualità proprietario di porzione di villino realizzato con Concessione Edilizia n°30 del 25/11/05 ;







Rilevato che gli abusi consistono in:







realizzazione di un struttura auto-portante in legno con copertura in tavolato e tegole; rilevato che le opere risultano realizzate in:







area sottoposta a vicolo paesaggistico di cui alla Legge del 29/06/39 n°1497 e successive modifiche e integrazioni;







area sottoposta a vincolo sismico di cui alla Legge del 02/02/74 n°64 e successive modifiche e integrazioni; rilevato che, alla luce di quanto su esposto si ravvisa la violazione della vigente legge urbanistica di cui all’articolo n°10 della Legge 47/85;







Visto il vigente strumento urbanistico ed il regolamento edilizio;







Visto il disposto di cui agli articoli n°2 e n°3 della Legge Regionale 37/85;







Visto il disposto degli articoli n°7 e n°10 della Legge 47/85;







Vista la Legge Regionale del 16/04/03 n°4 ;







Vista la Legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;







Vista la Legge 64/74 e successive modifiche e integrazioni;







ORDINA







A Caltanissetta Michele nato a Palermo il 19/07/58 e residente a Isola delle







Femmine in via C. Terranova n°36/38 LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a propria cura e spese di quanto realizzato in assenza di Autorizzazione, entro il termine perentorio di giorni NOVANTA dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che, in difetto, si procederà all’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla Legge 47/85 e Legge Regionale 37/85 e successive modifiche e integrazioni.







DISPONE







Che copia del presente provvedimento venga notificata all’interessato e comunicata alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo, al Servizio di Igiene Pubblica, all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all’Ufficio del Genio civile, alla Soprintendenza BB.CC.AA., al Segretario Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, al Comando di Polizia Municipale, al Messo Notificatore del Comune di Isola delle Femmine. Gli Agenti di P.M. sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza. Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro SESSANTA giorni dalla data di notificazione dello stesso.







Il Responsabile del 3° Servizio







Arch. Giovanni Albert







Responsabile del III Settore UTC







Arch. Sandro D’Arpa













Ordinanza n.59.pdf (54 kb)













http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/download/oggetto_atti/Ordinanza%20n.59.pdf














“Elimineremo gli abusi”







Raffaele Lombardo: “Non possiamo più tollerare alcun abuso o abusivismo edilizio – ha aggiunto Lombardo alla trasmissione del mattino su Rai Tre di Corradino Mineo. -Dobbiamo imboccarci le maniche, invertire la tendenza, essere inflessibili, demolire quello che non è stato demolito”.













COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE







PROVINCIA DI PALERMO







SANATORIA EDILIZIA – ABUSIVISMO - CONTROLLO DEL TERRITORIO







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ORDINANZA N°63 del Registro







Ordinanze DEL 21 Ottobre 2009






OGGETTO ORDINANZA DI RIPRISTINO DELO STATO DEI LUOGHI a carico di







Bologna Gaetano, nato a Isola delle Femmine (PA) il 22/09/31 e ivi residente in viale Marino n°10.







IL RESPONSABILE DEL III SETTORE







Visto il verbale di sopralluogo protocollo n°15238 del 06/10/09, redatto da questo U.T.C. congiuntamente alla Polizia Municipale e alla locale stazione dei Carabinieri, a carico di Bologna Gaetano, nato a Isola Delle Femmine (PA) il 22/09/31 e ivi residente in viale Marino n°10, nella qualità di proprietario del lotto di terreno sito in Isola delle Femmine identificato e censito in catasto al foglio di mappa n°1, particella n°8 su cui è stato realizzato un immobile a due elevazioni fuori terra giusto Nulla Osta per Esecuzione Lavori Edili n°75 del 01/03/71, protocollo n°3169 del 18/09/70, pratica n°2/70 oggi censito in catasto fabbricati al foglio di mappa n°1, particella 1647;







Visti gli elaborati tecnici allegati al Nulla Osta per Esecuzione Lavori Edili n°75 del 01/03/71;







Rilevato che gli abusi consistono in:







creazione di un porticato nel retro prospetto del fabbricato principale in difformità al Nulla Osta Esecuzioni Lavori Edili 75/71;







realizzazione in muratura di un magazzino o garage in difformità al Nulla Osta per Esecuzione Lavori Edili 75/71;







realizzazione in muratura, in adiacenza all’immobile principale, di un ripostiglio in difformità al Nulla Osta per Esecuzione Lavori Edili n°75/71;







realizzazione, in adiacenza al magazzino o garage, in elementi prefabbricati (legno e tegole) di una tettoia con sottostante cucina e forno in muratura; rilevato che le opere risultano realizzate in:







area sottoposta a vicolo paesaggistico di cui alla Legge del 29/06/39 n°1497 e successive modifiche e integrazioni;







area sottoposta a vincolo sismico di cui alla Legge del 02/02/74 n°64 e successive modifiche e integrazioni;







area ricadente nella fascia di rispetto costiero di cui alla Legge Regionale del 12/06/76 n°78 e successive modifiche e integrazioni; rilevato che, alla luce di quanto su esposto si ravvisa la violazione della vigente legge urbanistica di cui all’articolo n°7 della Legge 47/85 e all’articolo n°15 della Legge Regionale 78/76 e successive modifiche e integrazioni;







Visto il vigente strumento urbanistico ed il regolamento edilizio;







Visto il disposto di cui agli articoli n°2 e n°3 della Legge Regionale 37/85;







Visto il disposto degli articoli n°7 e n°10 della Legge 47/85;







Vista la Legge Regionale del 16/04/03 n°4 ;







Vista la Legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;







Vista la Legge Regionale del 12/06/76 n°78;







Vista la Circolare del Direzione Regionale Urbanistica 1/95 del 16/09/95;







ORDINA







A Bologna Gaetano nato a Isola delle Femmine il 22/09/1931° ivi residente in







viale Marino n°10 LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a propria







cura e spese di quanto realizzato abusivamente e in difformità agli elaborati tecnici allegati alla Nulla Osta per Esecuzione Lavori Edili n°75 del 01/03/71, entro il termine perentorio di giorni SESSANTA dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che, in difetto, si procederà all’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla Legge 47/85 e Legge Regionale 37/85 e successive modifiche e integrazioni.







DISPONE







Che copia del presente provvedimento venga notificata all’interessato e comunicata alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo, al Servizio di Igiene Pubblica, all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all’Ufficio del Genio civile, alla Soprintendenza BB.CC.AA., al Segretario Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, al Comando di Polizia Municipale, al Messo Notificatore del Comune di Isola delle Femmine. Gli Agenti di P.M. sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza. Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro SESSANTA giorni dalla data di notificazione dello stesso.







Il Responsabile del 3° Servizio







Arch.Giovanni Albert







Responsabile del III Settore UTC







Arch. Sandro D’Arpa













Ordinanza n.63.pdf (57 kb)







http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/download/oggetto_atti/Ordinanza%20n.63.pdf



“Elimineremo gli abusi”
Raffaele Lombardo: “Non possiamo più tollerare alcun abuso o abusivismo edilizio – ha aggiunto Lombardo alla trasmissione del mattino su Rai Tre di Corradino Mineo. -Dobbiamo imboccarci le maniche, invertire la tendenza, essere inflessibili, demolire quello che non è stato demolito”.


COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO
SANATORIA EDILIZIA – ABUSIVISMO - CONTROLLO DEL TERRITORIO
* * * * *
ORDINANZA N°67 delle Registro Ordinanze DEL 27 Ottobre 2009

Oggetto: Ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi a carico di Rubino Rosario
Nato a Palermo 11.2.83 e residente a Isola delle Femmine in Via Carlo Alberto della Chiesa 2

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE


Visto il verbale di sopralluogo protocollo n°4912 del 24/04/07, redatto
da questo U.T.C. congiuntamente alla locale Stazione dei Carabinieri, a carico di Rubino Rosario, nato a Palermo il 11/02/83 e residente a Isola delle Femmine in via Carlo Alberto della Chiesa n°2, nella qualità di proprietario del lastrico solaio dell’immobile a due elevazioni fuori terra sito a Isola delle Femmine in via Roma n°9 e censito in catasto al foglio di mappa n°5, particella n°353;

Rilevato che l’abuso consiste in:
· realizzazione sul lastrico solaio di un tettoia in elementi prefabbricati autoportanti con struttura in ferro scatolare, tettoia che ricopre l’intero lastrico solaio, solaio messo in comunicazione con il piano sottostante mediante una scala interna; rilevato che le opere risultano realizzate in:
· area sottoposta a vicolo paesaggistico di cui alla Legge del 29/06/39 n°1497 e successive modifiche e integrazioni;
· area sottoposta a vincolo sismico di cui alla Legge del 02/02/74 n°64 e successive modifiche e integrazioni; rilevato che, alla luce di quanto su esposto si ravvisa la violazione della vigente legge urbanistica di cui agli articoli n°7 n°10 della Legge 47/85;
Visto il vigente strumento urbanistico ed il regolamento edilizio;
Visto il disposto di cui agli articoli n°2 e n°3 della Legge Regionale 37/85;
Visto il disposto degli articoli n°7 e n°10 della Legge 47/85;
Vista la Legge Regionale 04/2003;
Vista la Legge 64/74 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA


A Rubino Rosario nato a Palermo il 11/02/83 e residente a Isola delle Femmine in via Carlo Alberto della Chiesa n°2 LA RIMESSA IN PRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI a propria cura e spese di quanto realizzato in assenza di Autorizzazione e di Concessione Edilizia sul lastrico solaio così come la chiusura dello spazio creato per la scala interna entro il termine perentorio di giorni NOVANTA dalla notifica del presente provvedimento, con l’avvertenza che, in difetto, si procederà all’applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla Legge 47/85 e Legge Regionale 37/85 e successive modifiche e integrazioni.

DISPONE


Che copia del presente provvedimento venga notificata all’interessato e comunicata alla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Palermo, al Servizio di Igiene Pubblica, all’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, all’Ufficio del Genio civile, alla Soprintendenza BB.CC.AA., al Segretario Comunale, al Comando Stazione Carabinieri di Isola delle Femmine, al Comando di Polizia Municipale, al Messo Notificatore del Comune di Isola delle Femmine. Gli Agenti di P.M. sono incaricati della vigilanza e dell’esecuzione della presente ordinanza. Il presente provvedimento può essere impugnato, ai sensi della legge 06.12.1971 n° 1034, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, entro SESSANTA giorni dalla data di notificazione dello stesso.
Il Responsabile del 3° Servizio
Arch. Giovanni Albert
Responsabile del III Settore UTC
Arch. Sandro D’Arpa

Ordinanza n.67.pdf (55 kb)

http://www.comune.isoladellefemmine.pa.it/download/oggetto_atti/Ordinanza%20n.67.pdf







ARTICOLO 15 LEGGE REGIONE SICILIA 78 1976


Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni:

a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonchè la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati;

b) entro la profondità di metri 500 a partire dalla battigia l’ indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 0,75 mcmq;

c) nella fascia compresa fra i 500 ed i 1.000 metri dalla battigia l’ indice di densità edilizia territoriale massima è determinato in 1,50 mcmq;

d) le costruzioni, tranne quelle direttamente destinate alla regolazione del flusso delle acque, debbono arretrarsi di metri 100 dalla battigia dei laghi misurata nella configurazione di massimo invaso;

e) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 200 dal limite dei boschi, delle fasce forestali e dai confini dei parchi archeologici. Nell’ ambito del territorio della Regione non è applicabile la disposizione contenuta nel terzo comma dell’ art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.


http://db.formez.it/FontiNor.nsf/024cd27a15d804dec12572e50024af27/78A14D362421062EC12571BC0037A05E/$file/1976.78.pdf


LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 10-08-1985 articoli 2 3 e 7


ARTICOLO 2
Vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia


L' art. 4 è modificato come segue:

Il sindaco esercita la vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella concessione o nell' autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti l' inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità , o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè delle aree di cui alle leggi 1º giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni, il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma rimanendo l' ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata l' inosservanza di norme prescrizioni di strumenti urbanistici, programmi di attuazione, modalità esecutive della concessione e, più in generale, di qualsiasi altra prescrizione gravante sul costruttore, il sindaco ordina l' immediata sospensione dei lavori, con riserva di emanare, entro i successivi 60 giorni, i provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.
L' ordinanza viene notificata al proprietario e al titolare della concessione, se diverso dal proprietario, nonchè all' assuntore e al direttore dei lavori che risultino dalla domanda di concessione e dai documenti in possesso del comune.
Detta ordinanza, annotata nel registro delle concessioni, è comunicata all' Intendenza di finanza, agli enti, agli uffici ed alle aziende di credito competenti per la erogazione dei contributi o di altre provvidenze, agli uffici competenti per la cessazione delle forniture o dei servizi pubblici che siano stati ottenuti o che siano erogati in funzione della regolarità della posizione del titolare della concessione; nonchè , nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64, rispettivamente alla soprintendenza e all' ufficio del Genio civile competenti.
Copia dell' ordinanza deve inoltre essere trasmessa all' autorità giudiziaria competente.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico - edilizia, ne danno immediata comunicazione all' autorità giudiziaria, all' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente ed al sindaco, il quale verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.
Controlli ispettivi possono essere disposti anche dall' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente cui spetta la vigilanza sull' attività urbanistica dei comuni ai sensi dell' art. 1 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

ARTICOLO 3
Interventi sostitutivi
L' ottavo comma dell' art. 7 è così sostituito:

I provvedimenti di cui all' art. 4 e quelli di cui ai commi precedenti sono atti dovuti per il sindaco.
Nel caso di inerzia comunale, l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente provvede a diffidare il sindaco e contestualmente a dare comunicazione alla competente autorità giudiziaria.
Nella ipotesi di grave danno urbanistico interviene in via sostitutiva .


ARTICOLO 7
Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione
All' art. 12 sono aggiunti i seguenti commi:


Sono da considerare opere eseguite in parziale difformità dalla concessione quelle le cui variazioni siano al di sotto dei limiti fissati alle lettere b, c e d dell' art. 4 della presente legge.
Non sono da considerare difformità parziali le variazioni ai parametri edilizi che non superino, per ciascuno di essi, la tolleranza di cantiere del 3 per cento


ARTICOLO 10 Legge 28-02-1985, n. 47



Art. 10 - Opere eseguite senza autorizzazione
1. Fermo restando quanto disposto dal successivo art. 26, l'esecuzione di opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale la sanzione non è dovuta.

2. La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta l'applicazione delle norme previste dall'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come sostituito dall'art. 20 della presente legge.

3. Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera

c) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'Autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.

4. Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all'Amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni di cui al comma precedente.


ARTICOLO 7 Legge 28-02-1985, n. 47

Art. 7 - Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali


1. Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

2. Il sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi del successivo art. 8, ingiunge la demolizione.

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono a quisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al precedente comma, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

5. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

6. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle Amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali Amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.

7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, l'elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative ordinanze di sospensione e lo trasmette all'Autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e tramite la competente prefettura, al Ministro dei lavori pubblici [1].

8. In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo art. 4, il presidente della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente Autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.

9. Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dal successivo art. 20 della presente legge, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.


http://www.proprietaricasa.org/legge47_85.php

Legge 16 aprile 2003, n. 4. Articolo 20

Art. 20. Opere interne

1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, non sono soggette a concessioni e/o autorizzazioni né sono considerate aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma della costruzione la chiusura di terrazze di collegamento e/o la copertura di spazi interni con strutture precarie, ferma restando l'acquisizione preventiva del nulla osta da parte della Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali nel caso di immobili soggetti a vincolo.

2. Nei casi di cui al comma 1, contestualmente all'inizio dei lavori il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme urbanistiche, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura con struttura precaria.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alla chiusura di verande o balconi con strutture precarie come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37; per tali casi è dovuto l'importo di venticinque euro per ogni metro quadro di superficie chiusa.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sono da considerare strutture precarie tutte quelle realizzate in modo tale da essere suscettibili di facile rimozione. Si definiscono verande tutte le chiusure o strutture precarie come sopra realizzate, relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati. Sono assimilate alle verande le altre strutture, aperte almeno da un lato, quali tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora, comunque denominate, la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie, sempreché ricadenti su aree private.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la regolarizzazione delle opere della stessa tipologia già realizzate.

6. Il proprietario o il concessionario di immobili e/o parti di essi oggetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non può vantare diritti nei confronti di terzi in dipendenza della situazione sopravvenuta, né può in alcun modo essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate.

7. I proprietari di edifici regolarmente realizzati adibiti esclusivamente ad attività commerciali o produttive possono regolarizzare, previa richiesta di autorizzazione, le opere eseguite per l'adeguamento degli stessi edifici a sopravvenute norme di sicurezza e/o igienico-sanitarie con il limite del 10 per cento della superficie utile inizialmente assentita e per un massimo di sessanta metri quadri.

8. Rimane soggetto ad autorizzazione edilizia il recupero abitativo realizzato mediante frazionamento di unità immobiliari non sottoposte a vincoli previsti dalla normativa vigente in un maggior numero di unità immobiliari. Tale frazionamento è consentito a condizione che siano rispettate le prescrizioni urbanistiche nonché quelle igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti e siano rispettati i limiti di volume previsti dall'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e che le superfici delle unità immobiliari ricavate non risultino inferiori ai limiti stabiliti dall'articolo 48 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'articolo 5 della legge 2 luglio 1949, n. 8. Tale recupero abitativo può essere realizzato a condizione che non comporti la modifica del prospetto dell'edificio e non pregiudichi la statica dell'immobile.

http://www.ambientediritto.it/Legislazione/URBANISTICA/2003/sicilia%20lr2003%20n.4.htm







Cristiano Bevilacqua: L’urbanistica nella sua evoluzione

CONDONO EDILIZIO CORTE COSTITUZIONALE SENT 54/09

P.R.G. normativa Approvazione Adozione PRG

MONITORAGGIO ABUSIVISMO EDILIZIO

SENTENZA VERANDA ISOLA DELLE FEMMINE

ORDINANZE U.T.C Lucido,Bruno,Romeo,Crivello,Bologna,Caltanisetta,Rubino

Denunce di abusivismo edilizio a Isola delle Femmine

Licenza Edilizia in Sanatoria 20 Prefabbricati Nord

Licenza Edilizia in Sanatoria 22 Bruno Salvatore

ORDINANZA N 57 13 OTTOBRE 2009 VINCOLI URBANISTICI

Licenza Edilizia 21 Spanò Giuseppe

LICENZA EDILIZIA LA FATA MARIA ANTONIA

LICENZA EDILIZIA POMIERO

LICENZA EDILIZIA BRUNO ROSARIO GRECH

LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI

LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA MAZZOLA ANTONINA

LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI

LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA VASSALLO ANTONIETTA

LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO PROVVIDENZA

LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO PIETRO

LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO ROSALIA

LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO EMANUELE

LICENZA EDILIZIA IN VARIANTE CARDINALE ORAZIO

LICENZA EDILIZIA SCALICI GIUSEPPE

LICENZA EDILIZIA TINNIRELLO

LICENZA EDILIZIA GIAMBONA

LICENZA EDILIZIA LO BELLO /RALLO























“Elimineremo gli abusi”








Raffaele Lombardo: “Non possiamo più tollerare alcun abuso o abusivismo edilizio – ha aggiunto Lombardo alla trasmissione del mattino su Rai Tre di Corradino Mineo. -Dobbiamo imboccarci le maniche, invertire la tendenza, essere inflessibili, demolire quello che non è stato demolito”.

domenica 25 ottobre 2009

Licenza Edilizia 21 Spanò Giuseppe

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE


PROVINCIA DI PALERMO


III SETTORE – I SERVIZIO – URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA


N. 6 - Allegati:


tav. 1) relazione tecnica; del 30/10/2008 – p.llo n. 13224;


tav. 2) stralci planimetrici; del 30/10/2008 – p.llo n. 13224;


tav. 3) rilevo stato di fatto; del 30/10/2008 – p.llo n. 13224;


tav. 4) progetto; del 30/10/2008 – p.llo n. 13224;


tav. 5) rilievo fotografico ricostruzioni prospettiche; del 30/10/2008 – p.llo n. 13224;


tav. 6) impianti tecnologici; del 28.05.2009 - p.llo n. 8882


IL RESPONSABILE DEL III SETTORE U.T.C.


CONCESSIONE EDILIZIA N. 21 DEL 23/10/2009


--------- (pratica edilizia n° 32/2008) ---------


* * *


VISTA la Legge urbanistica n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni;


VISTA la Legge n. 10 del 28/01/1977;


VISTO il D.M. LL.PP. del 10/05/1977;


VISTA la Legge n. 457 del 05/08/1978;


VISTA la Legge Regionale n. 71 del 27/12/1978;


VISTA la Legge Regionale n. 70 del 18/04/1981;


VISTA la L.R. n. 4 del 2003;


VISTA La L.R. n. 7 del 2003;


VISTA l’istanza presentata in data 30.10.2008 – con nota p.llo n. 13224 dal signor Spanò Giuseppe Maria, nato a Isola delle Femmine il 06.04.1954, codice fiscale: SPN GPP 54D06 E350X, residente in Isola delle Femmine, via Roma n. 118, con la quale chiede la concessione edilizia per la ristrutturazione del fabbricato sito nel Comune di Isola delle Femmine, via Roma n. 120-122, sull’area identificata al catasto al foglio di mappa n. 1 – particella n° 2196;


VISTO l’atto di divisione – repertorio n. 52801 – raccolta n. 19575, stipulato in data 28.03.2008 presso il notaio Marcello Orlando, del collegio notarile di Palermo e trascritto presso la CC.RR.II. di Palermo il 15.04.2008 al n. 3596;


VISTA la dichiarazione sostitutiva di notorietà del 20.03.2009 – p.llo n. 4823, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a firma dell’ing. Giuseppe Maria Spanò, nato a Isola delle Femmine il 06.04.1954, codice fiscale: SPN GPP 54D06 E350X, con il quale dichiara che l’atto di divisione n. 52801 del 28.03.2008, stipulato presso il notaio Marcello Orlando, è conforme all’originale in suo possesso;


trascritta presso la CC.RR.II. di Palermo il ……….. ai nn. …….../………..


VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, trasmessa con nota p.llo n. 8882 del 28,05,2009 e sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma del sig. Giuseppe Maria Spanò, nato a Isola delle Femmine in data 06/04/1954, con la quale dichiara che nei propri confronti e del proprio nucleo familiare, non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 31,05,1965;


VISTA la perizia giurata in data 16/03/2009, cronologico n. 167/09, del Tribunale di Palermo –sezione Distaccata di Carini, a firma dell’ingegnere Giuseppe Maria Spanò, nato a Isola delle Femmine il 06.04.1954, codice fiscale: SPN GPP 54D06 E350X, con cui dichiara che l’immobile esistente, oggetto di richiesta di concessione edilizia, è stato realizzato antecedentemente al 1942, e precisamente nel 1922 dal signor Spanò Giuseppe, nato a Isola delle Femmine il 03.01.1895 ed ivi deceduto il 20.07.1979. Nella stessa perizia, viene asseverata la consistenza effettiva dell’immobile esistente, ai fini del calcolo residuo dell’ampliamento possibile;


VISTI gli elaborati grafici, allegati alla domanda di cui sopra, redatti dall’architetto Alfonso Lucido, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Palermo al n. 4843, composti da: 1) relazione tecnica; 2) stralci planimetrici; 3) rilevo stato di fatto; 4) progetto; 5) rilievo fotografico ricostruzioni prospettiche;


APPURATO che l’intervento che si intende eseguire consiste nella ristrutturazione dell’edificio


esistente di via Roma n. 120-122 (costituito da un piano terra e da un piano primo arretrato, identificato catasto al fg. n. 1 – p.lla n. 2196, su un lotto di terreno della superficie pari a mq. 351,00) e nell’ampliamento al piano primo da eseguirsi in linea con la sagoma del piano sottostante. La cubatura di progetto complessiva dell’edificio risulta essere pari a mc. 940,56.


VISTO il parere favorevole della C.E.C. espresso in data 09.04.2009;


VISTO il Nulla Osta della Soprintendenza ai BB.CC.AA. – p.llo n. 1432/P del 20/02/2009, ed introitato presso questo Comune l’11 marzo 2009 al protocollo n. 4231;


VISTA l’autorizzazione del Genio Civile di Palermo – protocollo n. 12819 del 20/07/2009, ai sensi


della L. n. 64/1974 – art. 18 e L.r. 07/2003 – art. 32, per “l’inserimento della nuova struttura in c.a., su un fabbricato esistente a due elevazioni f.t. attualmente in muratura, con fondazioni dirette su plinti da cm. 160x160x50 collegati fra loro tramite travi pastoie da cm. 30x50 in c.a., copertura piana e torrino scala”;


VISTO il parere favorevole dell’ AUSL – p.llo n. 269/IP del 16/10/2009 ed introitato in data 19/10/2009 - p.llo n. 12742/16128;


VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione, trasmessa con nota p.llo n. 8882 del 28,05,2009 e sottoscritta ai sensi del DPR n. 445/2000, a firma dell’architetto Alfonso Lucido, nato a Palermo il 04/07/1969 e residente in Isola delle Femmine, via Rocco Dicillo n. 11, con la quale dichiara che gli impianti di cui all’articolo n. 1 – comma 2 del D.M. n. 37/2008 da installare, trasformare o ampliare al servizio dell’opera progettata non richiedono la preventiva progettazione prevista dall’articolo n. 5 – comma 2 -del D.M. n° 37/2008. Tuttavia ai sensi dell’art. 7 comma 2 del DM 37/2008, il progetto sarà redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice”;


VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione, trasmessa con nota p.llo n. 8882 del 28,05,2009 e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, a firma dell’architetto Alfonso Lucido, sopra generalizzato, con la quale dichiara che “il progetto presentato in data 30/10/2008 – p.llo n. 13224, è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nel DM 14/06/1989 n. 236 (....);


VISTO il computo metrico estimativo, trasmesso con nota p.llo n. 8882 del 28/05/2009, redatto secondo il prezziario della regione Sicilia, a firma dell’architetto Alfonso Lucido, sopra generalizzato, per le opere di ristrutturazione dell’edificio esistente;


CONSIDERATO che gli oneri concessori dovuti ai sensi della Legge n. 10/77, pari ad € 9.608, 85 così divisi: costo di costruzione è pari ad 8.378, 89; mentre per quanto concerne gli oneri di urbanizzazione è pari ad € 1,229,96;


VISTE le ricevute relative al pagamento delle prime rate degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione di € 2.759,66 (€245,99+€ 2513,67), effettuato con un unico versamento con bollettino postale n. 901 del 20/10/2009;


VISTA la polizza fidejussoria a garanzia della parte restante degli oneri concessori pari ad € 6.849,20 FONDIARIA SAI spa, Agenzia di Capaci, n. 948 – polizza n. M0990990303, con scadenza 50 mesi.


CONSIDERATO che, in virtù della polizza sopra citata, la restante parte degli oneri di urbanizzazione dovrà essere versata in quattro rate semestrali, ciascuna di € 245,99 alle seguenti scadenze 1)il 21 aprile 2010; 2) 18 ottobre 2010; 3) il 16 aprile 2011; 4) il 13 ottobre 2011 La restante parte del costo di costruzione dovrà essere versata in due rate: la prima pari ad € 2.531,67 da versare entro un anno dall’inizio lavori; la seconda pari ad € 3.351,56, entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori e comunque prima del rilascio dell’abitabilità/agibilità;


Gli importi sopra indicati degli oneri concessori (urbanizzazione e costo di costruzione) sono calcolati secondo la Determina dirigenziale per l’anno 2008. L’amministrazione pertanto si riserva di chiedere i necessari conguagli prima del rilascio del certificato di abitabilità/agibilità. VISTE le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e la loro esenzione e riduzione;


VISTA la ricevuta di versamento di € 480,45 per diritti di segreteria, pagato con bollettino postale del 20/10/2009 – n. 902;


VISTO il P.R.G. approvato con DA n. 83/77 e quello adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 33/2007;


VISTO il modello ISTAT n. 00343085;


per tutto quanto sopra,


RILASCIA

fatti salvi i diritti di terzi,


al signor Spano’ Giuseppe Maria, nato a Isola delle Femmine il 06.04.1954, codice fiscale: SPN GPP 54D06 E350X, residente in Isola delle Femmine, via Roma n. 118, nella qualità di proprietario, la concessione edilizia per la “ristrutturazione dell’edificio esistente di via Roma n. 120-122, costituito da un piano terra e da un piano primo arretrato, identificato catasto al fg. n. 1 – p.lla n. 2196, su un lotto di terreno della superficie pari a mq. 351,00) e nell’ampliamento al piano primo da eseguirsi in linea con la sagoma del piano sottostante. La cubatura di progetto complessiva dell’edificio risulta essere pari a mc. 940,56. L’intervento dovrà avvenire tramite l’inserimento della nuova struttura in c.a., su un fabbricato esistente a due elevazioni f.t. attualmente in muratura, con fondazioni dirette su plinti da cm. 160x160x50 collegati fra loro tramite travi pastoie da cm. 30x50 in c.a., copertura piana e torrino scala”.


La presente concessione viene rilasciata in conformità al progetto allegato, che ne fa parte integrante e sostanziale, e sotto l’osservanza dei regolamenti comunali di edilizia e di igiene, di tutte le disposizioni vigenti, nonché delle prescrizioni di cui ai citati nulla osta e pareri e delle seguenti prescrizioni:


L’inizio dei lavori è subordinato:


· al deposito del progetto sul contenimento energetico;


· alla trasmissione presso questo U.T.C. della convenzione con la ditta specializzata ed autorizzata per il conferimento in discarica degli inerti, come disposto dalla Circolare della Provincia Regionale di Palermo, protocollo n. 891/Ass.ore del 26/10/2006, ed articolo n. 192, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 (testo unico ambientale);


· alla trasmissione presso questo UTC della D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell’impresa edile realizzatrice, come disposto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e politiche sociali, del 22 dicembre 2005, n. 3144;


· agli adempimenti di cui alla legge 2/2/1974 n. 64 per le opere in cemento armato, e a quelli previsti dalle vigenti norme antisismiche, che dovranno essere comunicati al Comune;


· Nessuna modifica può essere apportata al progetto senza autorizzazione comunale, pena le sanzioni di cui alla L.R. 37/85;


· Debbono essere fatti salvi, riservati e rispettati tutti i diritti di terzi;


· Le opere dovranno avere inizio entro un anno dalla notifica della presente ed essere ultimate e rese abitabili entro tre anni dal loro inizio, pena la decadenza;


· Nel cantiere deve essere esposta una tabella indicante numero, data e oggetto della concessione, le generalità del proprietario, del progettista, del direttore del Lavori, e dell’assuntore dei lavori, come prescritto dalla L.R. 37/85, del coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione e responsabile dei lavori, di cui alla L. 494/94 e successive modifiche ed integrazioni;


· Il cantiere sui lati prospicienti spazi pubblici deve essere chiuso con assiti e delineato con segnalazioni anche notturne. L’eventuale occupazione di suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata;


· E’ vietata la manomissione dei manufatti dei servizi pubblici, la cui presenza dovrà essere segnalata subito all’Ente proprietario;


· La presente concessione dovrà essere custodita sul luogo dei lavori ed esibita al personale di vigilanza e di controllo del Comune, autorizzato ad accedere al cantiere, come prescritto dalla L.R.37/85;


· E’ prescritta l’osservanza di tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia anche se non richiamate nel presente provvedimento;


· Le violazioni e le inosservanze delle norme vigenti o di quanto prescritto con la presente concessione saranno punite come previsto dalle L.R. 71/78, e 37/85 e L.47/85;


· Si autorizza l’apertura del cantiere, l’allaccio idrico per uso cantiere.


Il Responsabile del I servizio


Arch. Sergio Valguarnera


il Responsabile del III settore


Arch. Sandro D’Arpa


SI CERTIFICA

Su conforme relazione del messo comunale, che la presente concessione è stata pubblicata all’albo pretorio, ai sensi dell’art.37 della L.R. 71/78 per 15 giorni consecutivi, dal _______________al _______________ e che contro la stessa ________ sono stati presentati opposizioni o reclami.


Isola delle Femmine, __________ Il Segretario Comunale Dr. Manlio Scafidi


Il sottoscritto SPANO’ GIUSEPPE MARIA, nato a Isola delle Femmine il 06.04.1954, codice fiscale: SPN GPP 54D06 E350X, residente in Isola delle Femmine, via Roma n. 118, dichiara di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni della presente concessione cui essa è subordinata e pertanto consente e vuole che la presente venga trascritta a favore del Comune di Isola delle Femmine contro esso stesso dichiarante, esonerando all’uopo il Signor Conservatore dei RR.II. di Palermo da ognI e qualsiasi responsabilità al riguardo.


Isola delle Femmine, _______________


F.TO


SPANO’ GIUSEPPE MARIA C.E. n.21-2009 - Spanò





Cristiano Bevilacqua: L’urbanistica nella sua evoluzione



CONDONO EDILIZIO CORTE COSTITUZIONALE SENT 54/09



P.R.G. normativa Approvazione Adozione PRG



MONITORAGGIO ABUSIVISMO EDILIZIO



SENTENZA VERANDA ISOLA DELLE FEMMINE



ORDINANZE U.T.C Lucido,Bruno,Romeo,Crivello,Bologna,Caltanisetta,Rubino



Denunce di abusivismo edilizio a Isola delle Femmine



Licenza Edilizia in Sanatoria 20 Prefabbricati Nord



ORDINANZA N 57 13 OTTOBRE 2009 VINCOLI URBANISTICI



LICENZA EDILIZIA LA FATA MARIA ANTONIA



LICENZA EDILIZIA POMIERO



LICENZA EDILIZIA BRUNO ROSARIO GRECH



LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI





LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI



LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA VASSALLO ANTONIETTA



LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO PROVVIDENZA



LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO PIETRO



LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO ROSALIA



LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO EMANUELE



LICENZA EDILIZIA IN VARIANTE CARDINALE ORAZIO



LICENZA EDILIZIA SCALICI GIUSEPPE



LICENZA EDILIZIA TINNIRELLO



LICENZA EDILIZIA GIAMBONA



sabato 24 ottobre 2009

Licenza Edilizia in Sanatoria 22 Bruno Salvatore

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE


(PROVINCIA DI PALERMO)


CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA


N°22 DEL 23 OTTOBRE 2009


Legge 47/85 e Legge Regionale 37/85


Pratica Edilizia n°92/86


IL RESPONSABILE DEL III SETTORE


VISTA la domanda presentata in data 28/03/86 protocollo n°2449 a nome di Bruno Salvatore, nato a Isola delle Femmine il 29/03/1924 e ivi residente in via Volturno n°1, codice fiscale BRN SVT 24C29 E350I, diretta a ottenere ai sensi della Legge 47/85 la CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per avere eseguito dei lavori di cui alla tipologia d’abuso n°1 della tabella allegata alla Legge 47/85 Modello 47/85-A in difformità al Nulla Osta Esecuzione Lavori Edili n°47 del 02/04/74 (piano terra e primo piano) e Licenza Edilizia n°47 del 26/09/77 (secondo piano) oltre la realizzazione di un piano attico nel fabbricato sito a Isola delle Femmine in via Volturno n°1 censito in catasto alla partita n°920, foglio di mappa n°1, particella n°744;


VISTA la documentazione prodotta dall’interessato nonché gli elaborati tecnici a firma del Geometra G. Battista Di Maggio;


ACCERTATO che l’istante ha il titolo per richiedere la sanatoria ai sensi dell’articolo n°31 della Legge 47/85 nella qualità di COMPROPRIETARIO giusto atto di compravendita stipulato il14/10/1973 dal Dr. Giovan Battista Fricani Notaio in Palermo registrato il 03/11/1973 al n°22867 e trascritto il 15/10/1973 ai numeri 44366/36975;


DARE ATTO che l’istante ha versato all’erario l’importo totale dell’oblazione


dovuta, così come attestato dal Responsabile del 3° Servizio con nota n°1053 del 20/08/09;


VISTA la prova esibita dall’interessata relativa alla presentazione all’Ufficio Tecnico Erariale di Palermo della documentazione necessaria ai fini dell’accatastamento giusta ricevuta n°11396/86 del 29/01/86;


VISTE le vigenti disposizioni che disciplinano il pagamento del contributo per gli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione e la loro esenzione e riduzione;


DARE ATTO che ai fini del rilascio della presente Concessione sono stati versati gli oneri concessori, così come attestato dall’istruttore della pratica;


VISTI gli strumenti urbanistici vigenti, nonché le norme che regolano l’attuazione e le istruzioni in materia;


VISTO che l’immobile ricade in zona “B1” del Piano Regolatore Generale;


VISTA la favorevole istruttoria dalla quale risulta altresì la inesistenza di vincoli che impediscono la sanabilità dell’opera;


VISTO il parere favorevole del responsabile dell’igiene pubblica n°303/IP del 21/02/08 assunto al protocollo di questo Comune il 21/02/08 n°2051/CC;


VISTO l’articolo n°35, penultimo comma, della Legge del 28/02/85 n°47;


VISTO l’articolo n°26, penultimo comma, della L.R. del 10/08/85 n°37;


VISTO che per quanto attiene le dimensioni e lo stato delle opere è stata redatta dal Geometra G. Battista Di Maggio perizia giurata ai sensi della lettera “b” dell’articolo n°35 della Legge 47/85 VISTO che per quanto attiene il rispetto delle norme in materia di sicurezza statica e relative normative tecniche, è stato presentato certificato di Idoneità Statica redatto dall’Architetto Guarino Claudio iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo al n°1747;


VISTA la nota del Genio Civile di Palermo n°3288 del 05/07/94 con la quale si restituisce, con i visti di deposito, il certificato di idoneità statica e/o sismica giusta circolare dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 25/01/97 n°1/97;


VISTO il Nulla-Osta rilasciato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo n°207 del 05/12/1994 BB. NN. n°45252, nulla-osta subordinato al pagamento dell’indennità di cui all’articolo n°15 della Legge 1497/39;


VISTO l’articolo n°7 della Legge Regionale 26/86;


VISTA la circolare n°1 del 25 Gennaio 1997;


VISTA la dichiarazione sostitutiva resa da Bruno Salvatore il 24/03/86 e riferita all’epoca dell’abuso avvenuto prima del 01/10/83;


VISTA la dichiarazione sostitutiva resa da Bruno Salvatore con la quale lo stesso attesta di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416/bis, 648/bis e 6487/ter del Codice di Procedura Penale;


R I L A S C I A


Ai coniugi Bruno Salvatore nato a Isola delle Femmine il 29/03/24 e ivi residente in via Volturno n°1 codice fiscale BRN SVT 24C29 E350I e Ferrante Laura nata a Isola delle Femmine il 08/12/30 codice fiscale FRR LRA 30T48 E350O entrambi residenti in via Volturno n°1 la CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA per l’esecuzione dei lavori di cui alla tipologia n°1 del Modello 47/85-A e precisamente:


· riduzione della chiostrina del piano terra e del primo piano, in difformità al Nulla Osta Esecuzione Lavori Edili n°47 del 02/04/74, riduzione della chiostrina e ampliamento del secondo piano in difformità alla Licenza Edilizia n°47 del 26/09/77 e la realizzazione di un piano attico;


· il fabbricato è censito in catasto alla partita n°920, foglio di mappa n°1,



particella n°744, subalterni n°2, n°3 ( unica unità abitativa) , n°4, n°5, n°6, n°7 e n°8;


Alla presente si allega una copia degli elaborati grafici prodotti che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, costituiti da:


1) piante sezioni e prospetti;


2) relazione illustrativa e dati metrici.


PRESCRIZIONI GENERALI


Considerato che ai sensi dell’articolo n°31, comma 2° della Legge del 28/02/1985 n°47 le opere, oggetto di sanatoria, ancorché ultimate, possono risultare non rifinite e completate in ogni loro parte, al fine di rendere l’opera agibile e/o abitabile, ai sensi dell’articolo n°36 della Legge Regionale 71/78, è fatto obbligo di eseguire i lavori di completamento e/o adeguamento degli impianti istallati o da istallare:


· lavori di rifinitura interna ed esterna;


· adeguamento degli impianti alla normativa vigente in materia;


Essi dovranno avere inizio entro un anno ed essere portati a termine entro trentasei mesi, dalla data del rilascio della presente, in modo che le opere siano rese abitabili e/o agibili;


I lavori suddetti dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato all’esercizio della libera professione il quale provvederà ad inviare la comunicazione di inizio dei lavori e la relativa accettazione.


Il rilascio della Concessione non vincola il Comune nei confronti del richiedente in ordine a quei lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare le condizioni igieniche, di viabilità e dei servizi ecc……, delle strade e piazze del territorio comunale ed in conseguenza dei quali il concessionario non potrà pretendere alcun compenso o indennità salvo quanto possa essere disposto da Leggi e regolamenti.


E’ fatto obbligo di richiedere per iscritto il rilascio del certificato di Abitabilità/Agibilità non appena la costruzione sarà ultimata in ogni sua parte, comprese le rifiniture esterne.


Nessuna modifica può essere apportata senza autorizzazione del Comune.


La presente concessione edilizia viene rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi.


PRESCRIZIONI SPECIALI


E’ fatto obbligo di adempire alle prescrizioni di cui al provvedimento dell’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente n°27 del 16/11/92.


E’ FATTO OBBLIGO


· di richiedere apposita autorizzazione per l’allaccio alla rete fognaria;


AVVERTENZA IMPORTANTE


Prima di iniziare i lavori assicurarsi che questi sono eseguiti nel rispetto delle norme imposte dai Decreti Legislativi 493/97 e 494/97 e di tutte le norme in materia di sicurezza.


Isola delle Femmine lì


Il Responsabile del 3° Servizio


Arch. Giovanni Albert


Il Responsabile del III Settore


Arch. Sandro D’Arpa


SI CERTIFICA


Su conforme relazione del messo comunale che la presente Concessione Edilizia in Sanatoria è stata pubblicata all’albo pretorio ai sensi dell’articolo n°37 della Legge Regionale 71/78 per 15 (quindici) giorni consecutivi dal………………….al…….....................e che contro la stessa………....sono stati presentati reclami o opposizioni.


Il sottoscritto Bruno Salvatore nato a Isola delle Femmine (PA) il 29/03/24 e ivi residente in via Volturno n°1, codice fiscale BRM SVT 24C29 E350I dichiara di obbligarsi all’osservanza di tutte le condizioni della presente Concessione Edilizia in Sanatoria cui essa e subordinata e pertanto consente e vuole che la presente venga trascritta a favore del Comune di Isola delle Femmine contro esso stesso dichiarante, esonerando all’uopo il Signor Conservatore dei RR.II. di Palermo da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.


Isola delle Femmine il………………….


Bruno Salvatore



C.E.S. n.22-2009 - Bruno




Cristiano Bevilacqua: L’urbanistica nella sua evoluzione


CONDONO EDILIZIO CORTE COSTITUZIONALE SENT 54/09


P.R.G. normativa Approvazione Adozione PRG


MONITORAGGIO ABUSIVISMO EDILIZIO


SENTENZA VERANDA ISOLA DELLE FEMMINE


ORDINANZE U.T.C Lucido,Bruno,Romeo,Crivello,Bologna,Caltanisetta,Rubino


Denunce di abusivismo edilizio a Isola delle Femmine


Licenza Edilizia in Sanatoria 20 Prefabbricati Nord


Licenza Edilizia in Sanatoria 22 Bruno Salvatore

ORDINANZA N 57 13 OTTOBRE 2009 VINCOLI URBANISTICI

Licenza Edilizia 21 Spanò Giuseppe


LICENZA EDILIZIA LA FATA MARIA ANTONIA


LICENZA EDILIZIA POMIERO


LICENZA EDILIZIA BRUNO ROSARIO GRECH


LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI


LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA MAZZOLA ANTONINA


LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI


LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA VASSALLO ANTONIETTA


LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO PROVVIDENZA


LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO PIETRO


LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO ROSALIA


LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO EMANUELE


LICENZA EDILIZIA IN VARIANTE CARDINALE ORAZIO


LICENZA EDILIZIA SCALICI GIUSEPPE


LICENZA EDILIZIA TINNIRELLO


LICENZA EDILIZIA GIAMBONA


LICENZA EDILIZIA LO BELLO /RALLO


giovedì 22 ottobre 2009

ASSUNZIONI E VOTO DI SCAMBIO?



ASSUNZIONI E VOTO DI SCAMBIO?





Alcuni giorni orsono abbiamo assistito ad uno spettacolo indecente ed avvilente per la democrazia, i diritti e i doveri.


Protagonisti amministratori e “potenziali dipendenti”.


Era prevedibile che le cambiali firmate o meno, a sostegno della campagna elettorale per le elezioni amministrative, sarebbero arrivate a scadenza ed i creditori ne avrebbero preteso l’incasso.


Non di denaro consisteva il credito “promesso” ( Il denaro da voci udite sembra sia stato offerto prima e precisamente 10.000 euro) bensì di LAVORO!


Fuori dai nostri intenti di offendere le coscienze libere e sane dei Cittadini isolani, risparmiamo di riferire: insulti grida minacce che vicendevolmente si scambiavano “Creditori e Debitori”, sotto la sede del Municipio. Il Sindaco è stato costretto a chiamare i carabinieri per farsi proteggere, sembra che abbia provveduto a denunciare qualche “aspirante dipendente”.


Uno spettacolo veramente indecente, basare la propria carriera politica-amministrativa sui BISOGNI delle PERSONE.


Assunzioni clientelari e voto di scambio?

Ecco come si possono giustificare i successi elettorali di alcuni gruppi ben individuati di “politici” locali. Gruppi e personaggi che continuano a scambiare le proprie cariche come uffici di “collocamento”.


Nelle ultime elezioni abbiamo assistito ad un mortificante via-vai della speranza di giovani e padri di famiglia che per una promessa di posto di lavoro si sono resi disponibili a riempire la nostra piazza e a sostenere la campagna elettorale amministrativa come segno di riconoscenza.


Come può un paese aprirsi al cambiamento con questi metodi coercitivi e ricattatori?


Può un cittadino “onesto” pensare che improvvisati “politici” possano avere una qualche etica nella gestione del pubblico denaro?


Quanto è accaduto nelle scorse elezioni non è altro che la prosecuzione dei vecchi metodi di sempre che riproducono la solita spartizione dei posti di lavoro.


I soliti “avvoltoi” non si lasciano sfuggire nessuna occasione per aprirsi al più avvilente clientelismo.


Da parte nostra diciamo basta alla mortificazione delle coscienze: non è più possibile anteporre:


Il denaro a tutto!


La nostra Comunità sta andando a rotoli perché non esistono più regole, se non quelle stabilite dai soliti “ignoti”.

Vedasi la vicenda degli abusi edilizi denunciati in queste settimane. Sembra siano coinvolti direttamente e/o indirettamente anche dei nostri amministratori.

Si proprio quei Signori che dovrebbero essere per i Cittadini di Isola delle Femmine modello di onestà lealtà trasparenza legalità rispetto e responsabilità per la funzione che ricoprono.

Un domani saremo tutti corresponsabili perché è questo modello di agire politico amministrativo che stiamo trasmettendo alle nuove generazioni.


Non comprendiamo il perché quando arriva nel nostro paese un’impresa o comunque una qualche attività imprenditoriale, si debba consumare questa pratica deteriore, che vede predominare la logica della spartizione tra “eletti”.


Si può chiedere al Sindaco una vigilanza politica attorno a queste situazioni, alla magistratura poi il compito di individuare ipotesi di reato.



E non solo quello relativo al voto di scambio.

Comitato Cittadino Isola Pulita



Beghe di Paese?

Questa mattina mi sono recato presso la stazione dei Carabinieri di Isola delle Femmine e in un colloquio avuto con Il Comandante della Stazione mi è stato riferito: che non è stata presentata nessun tipo di denuncia, esposto querela o “delazione”, sulla mia persona o di un componente della mia famiglia.
L’incontro di cui ringrazio il Comandante, è stato da me caldeggiato a seguito di notizie FATTE di proposito circolare in paese, per una mia presunta violazione delle norme edilizie.


Ancora una volta i Cittadini di Isola delle Femmine si possono rendere conto che gli autori di tali “accanimenti e/o persecuzioni” contro chiunque ostacoli le “cose loro”, inficia (eufemismo), fa venir meno il significato della Responsabilità,della Legalità e del Rispetto delle Regole (la mia bussola) che dovrebbe indurre gli organi preposti ad individuare comportamenti univoci e programmati per rendere più equa e soprattutto efficace la battaglia verso questo modo di fare assai diffuso e illegale.


Pino Ciampolillo

mercoledì 21 ottobre 2009

AMANTEA GRANDE MANIFESTAZIONE PER LA VITA











CALABRIA RADIOATTIVA?

Movimento "Terra, Aria, Acqua e Libertà" Via Cappuccini, 27 – 88900 Crotone Tel/fax 0962/25365 – cell. 328/7255380


COMUNICATO STAMPA

“AMANTEA COME CROTONE”, 24 OTTOBRE 2009


“Mafia, imprenditori e stato avete avvelenato la Calabria”, emblematico della situazione ambientale in Calabria, lo striscione a firma del Movimento “Terra, Aria, Acqua e Libertà” che ha aperto lo spezzone di Crotone, sabato 24 ottobre scorso ad Amantea, durante la Manifestazione Nazionale “Basta Veleni”.
Uno spezzone vero e proprio, quindi, organizzato dai movimenti della città di Crotone che, partiti a bordo di tre pullman e numerose automobili, hanno gridato la propria rabbia per le strade di Amantea, in quell'enorme serpentone umano che sabato scorso ha, forse per la prima volta nella storia recente, unito idealmente tutte le vertenze ambientali che inquinano la Calabria. Da Crotone a Rossano, Cetraro, Amantea, Gioia Tauro, Reggio Calabria, Serra d'Aiello, etc. erano presenti tutte le realtà interessate dal problema dell'inquinamento ambientale e dell'aggressione selvaggia ai danni del territorio calabrese, perpetrata negli anni dalle imprese di stato, da imprenditori senza scrupoli e dalle 'ndrine locali, spesso con la compiacenza e la complicità di politici ed amministratori locali.
Anche Crotone, dunque, ha detto basta e, dopo la straordinaria manifestazione del 3 ottobre, ha unito la propria battaglia a quella di tutti i calabresi, rompendo l'isolamento politico a cui la città è stata costretta per oltre 15 anni.
Dal palco di Amantea, Filippo Sestito del Movimento “Terra, Aria, Acqua e Libertà”, è intervenuto dando voce alla vertenza Crotone: scorie tossiche sotto scuole ed edifici pubblici e privati; bonifica dell'ex sito industriale di Pertusola Sud, che la città attende da oltre venti anni; inquinamento del porto commerciale; concentrazione di centrali elettriche (biomasse, idroelettriche, turbo gas, eoliche); la spinosa questione dello smaltimento dei rifiuti. Nell'intervento, Sestito, ha sottolineato l'importanza di una battaglia unitaria di tutti i calabresi, contro lo strapotere della 'ndrangheta, contro la mala politica e contro il sistema economico e sociale che depreda e distrugge la nostra terra, la nostra aria, la nostra acqua. Contestando, infine, ai governi nazionali e regionali la non volontà di intervenire e l'incapacità di assumersi qualsiasi responsabilità politica.
Sottolineiamo, dunque, la straordinarietà della manifestazione di Amantea che per partecipazione e piattaforma politica ha incarnato la voglia di riscatto e di soluzione immediata dei problemi ambientali di tutta la Calabria.
Quella di sabato 24 ottobre è risultata essere, quindi, una tappa fondamentale per la costruzione di una rete regionale di tutti i movimenti, comitati ed associazioni che si battono per la difesa del territorio.
Il Movimento “Terra, Aria, Acqua e Libertà” chiede di proseguire la lotta, invitando tutti i cittadini, le istituzioni, le forze sociali e le realtà associative della provincia di Crotone a non abbassare la guardia e a lavorare, in maniera unitaria, collettiva e partecipata, alla risoluzione dell'emergenza ambientale ed al rilancio sciale ed economico del nostro territorio.


Crotone 26/10/2009


per il Movimento “Terra, Aria, Acqua e Libertà”Francesco Perri

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sabato 17 ottobre 2009

Valderice ricorso contro lo scioglimento del Comune

N. 00954/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01612/2009 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2009, proposto da: Francesco Mazziotta, Luigi Nacci, Antonino Simonte, Antonio Tosto, Valeria Ciaravino, Giovanna Milocca, Franco Denaro, Angela Rita Lucia Pantaleo, Giovanni Maltese, Sergio Pace, Alberto Mazzeo, Vito Milana, Roberto Brucato, rappresentati e difesi dagli avv.ti Beatrice Miceli e Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso il loro studio sito in Palermo, via N. Morello 40;
contro
Comune di Erice, Giunta Municipale del Comune di Erice, non costituiti in giudizio;
l’Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;
nei confronti di
Giovanni N.Q. Dionisio, Antonio N.Q. Garofano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del decreto n. 243 del 22 luglio 2009, con il quale l'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha nominato il dott. Giovanni Dionisio commissario ad acta presso il Comune di Erice;
b) della nota, priva di numero e di data, assunta al protocollo del Comune di Erice con il n. 34629 del 6 agosto 2009, con la quale il dott. Giovanni Dionisio, nella qualità di commissario ad acta, ha assegnato al consiglio comunale di Erice il termine di cinque giorni ( 5), decorrente dal giorno 11 agosto 2009 per l'approvazione del bilancio di previsione 2009, del bilancio pluriennale 2009-2011, della relazione revisionale e programmatica e di ogni altro documento finanziario allegato, con l'avvertimento che, in mancanza, si sarebbe provveduto all'esercizio sostitutivo della funzione ed all'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'ari. 109/bis O.R.EE.LL.;
e) della deliberazione n. 1 del 17 agosto 2009, con la quale il commissario ad acta, ha approvato "il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, la relazione revisionale e programmatica, il bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011, nei testi, depositati presso la segreteria comunale, approvati con deliberazione di giunta municipale n. 160 del 06/07/2009'";
d) del decreto n. 655 del 28 agosto 2009, successivamente comunicato, con il quale l'Assessore Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali ha disposto, "... nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento... " la sospensione del Consiglio Comunale di Erice ed ha nominato il dott. Antonio Garofalo Commissario regionale per la provvisoria gestione dell'ente, in sostituzione del Consiglio Comunale;
e) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
VISTO l’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, n.1034, modificato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2000, n.205;
CONSIDERATO che il ricorso appare, allo stato, assistito da sufficienti elementi di fondatezza avuto quanto meno riguardo alla eccessiva brevità del termine concesso per l’approvazione del bilancio ed alla mancata previa verifica della regolarità delle notifiche effettuate ai componenti del Consiglio Comunali – talune delle quali risultano irrituali.
RITENUTO che, sussiste l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, per cui la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta può essere accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione prima, accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso descritto in epigrafe.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza del 15 gennaio 2010.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Nicola Maisano, Presidente FF, Estensore
Aurora Lento, Primo Referendario
Roberto Valenti, Primo Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/10/2009
IL SEGRETARIO