TAR TOSCANA, Sez. II, 30 luglio 2008, sentenza n. 1870
INQUINAMENTO - MARE - Mediterraneo - Santuario per i mammiferi marini - Utilizzo a fini produttivi del mare territoriale - Compatibilità. L’Accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre1999 e ratificato dall’Italia con legge n. 391/01, non contiene alcuna disposizione che sia direttamente contraria all’utilizzo a fini produttivi del mare territoriale ricadente nei confini del Santuario, salvo il rispetto degli obiettivi di tutela ivi previsti (fattispecie relativa alla progettazione di un rigassificatore off shore). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
ENERGIA - Attività di produzione e trasformazione - Liberalizzazione - L. n. 239/04 - Attività di costruzione degli impianti - Permanenza del regime autorizzatorio - Impianti di rigassificazione - Art. 8 L. n. 340/00. La liberalizzazione dell’attività di produzione e trasformazione delle materie fonti di energia di cui alla legge n. 239/04 non equivale a liberalizzazione dell’attività di costruzione e gestione dei relativi impianti, la quale rimane soggetta al vigente regime autorizzatorio, come si evince dallo stesso art. 1 della legge n. 239/04 con specifico riferimento agli impianti di rigassificazione: la norma in esame presuppone infatti, e fa salva, la sopravvivenza della procedura semplificata di cui all’art. 8 della legge n. 340/00, che sottopone ad autorizzazione ministeriale - d’intesa con la Regione interessata - l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di rigassificatori di gas naturale liquido destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta (viene in considerazione in particolare il comma 60 dell’art. 1 cit., che estende alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, ivi comprese le opere connesse, la procedura di valutazione di impatto ambientale, fatte espressamente salve le disposizioni di cui alla legge n. 443/01 e all'articolo 8 n. 340/00). La procedura “ex” art. 8 cit. rappresenta peraltro un’eccezione alla disciplina contenuta nella legge n. 9/91 e nel relativo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 420/94), secondo cui la costruzione e la gestione di nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto sono soggetti a concessione, e che, non risultando abrogata dalla legge n. 239/04, deve ritenersi ancora applicabile alla costruzione di impianti di rigassificazione che non preveda l’uso o il riuso di siti industriali. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
ENERGIA - Rigassificatori di gas naturale liquido - Installazione - Art. 8 L. n. 340/00 - Iter autorizzatorio - Conferenza di servizi. L’art. 8 della legge n. 340/00 stabilisce, al primo comma, che l'uso o il riutilizzo di siti industriali per l'installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (poi il Ministero delle Attività Produttive), di concerto con il Ministero dell'ambiente e d'intesa con la regione interessata; ai fini della procedura in questione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. La norma prevede che il procedimento si svolga in conferenza di servizi, richiede l’acquisizione del nulla osta ministeriale di impatto ambientale, e dispone che qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale; decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
ENERGIA - Impianti di lavorazione e trasformazione di idrocarburi - Autorizzazione unica - Rigasificatori offshore - Competenza statale e competenza provinciale - L.r. Toscana n. 39/05 - L.n. 239/04 - Art. 117 cc. 3e4 Cost. - Esiti interpretativi. La legge regionale della Toscana n. 39/05 sottopone ad autorizzazione unica di competenza regionale o provinciale la costruzione e l’esercizio di impianti di lavorazione e trasformazione di idrocarburi: tale disciplina è dichiaratamente applicativa dell'articolo 117 co. 3 e 4 Cost. e della legge n. 239/04, la quale ultima riserva allo Stato i compiti e le funzioni amministrative in materia di utilizzazione del pubblico demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di approvvigionamento di fonti di energia. Dovendosi pervenire ad un adeguato coordinamento sistematico delle fonti, rispettoso del riparto di competenze sancito dagli artt. 117 e 118 Cost., due esiti interpretativi possono essere ipotizzati. Da un lato, appare infatti possibile sostenere che dall’ambito applicativo della legge regionale esulino gli impianti di rigassificazione “offshore”, la competenza provinciale sancita dall’art. 3 co. 2 della legge regionale n. 39/05 dovendosi intendere interamente assorbita dalla evidenziata riserva di competenze statali in materia di utilizzo del mare (riserva che, altrimenti opinando, rimarrebbe grandemente svuotata di significato); con il che, la tesi circa la presunta incompetenza ministeriale sarebbe da respingere in radice. Ove, al contrario, volesse intendersi la competenza statale non preclusiva del potere di autorizzazione riconosciuto alla Provincia dalla legge n. 39/05, dovrebbe concludersi per l’esistenza della situazione sopravvenuta di concorrenza di poteri: statali relativamente alla soddisfazione degli interessi pubblici connessi all’uso del demanio marittimo per finalità energetiche, provinciali relativamente alla costruzione ed esercizio dell’impianto anche nelle zone di mare territoriale prospicienti il tratto di costa ricadente nei confini provinciali (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5547, in tema di esercizio dei poteri urbanistico-edilizi del Comune su opere realizzate in mare). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
INQUINAMENTO - SICUREZZA - Impianti in cui siano presenti sostanze pericolose - D.Lgs.n. 334/99 - Piano di emergenza esterno - Condizione per l’avvio dell’attività - Costruzione degli impianti - Nulla osta di fattibilità - Sufficienza. Condizione per la costruzione degli impianti in cui siano presenti sostanze pericolose è, ai sensi del d.lgs. n. 334/99, il solo rilascio del nulla osta di fattibilità; la pianificazione di emergenza accede al rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato che costituisce invece condizione per l’avvio dell’attività, come chiaramente si evince dal citato art. 9 co. 2, nonché dal successivo art. 21 co. 3 ult. parte, e dall’art. 20 co. 1 dello stesso decreto, che, in relazione alla predisposizione del piano di emergenza esterno, presuppone come già avvenuta quella del piano di emergenza interno, avendo ancora una volta come punto di riferimento l’inizio dell’attività, e non della costruzione. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
ENERGIA - Rigassificatore offshore - Natura - Nave stabilmente ancorata al fondo marino - Perdita delle caratteristiche di mezzo di trasporto - Applicabilità della disciplina dell’allibo di gas - D.M. 3 maggio 1984 - Esclusione - D.M. 2 agosto 2007. Un rigassificatore offshore, è sì costituito da una nave, la quale, essendo stabilmente ancorata al fondo marino, perde la principale caratteristica del mezzo di trasporto, vale a dire la mobilità da un luogo all’altro, per assumere la diversa funzione dell’impianto fisso di immagazzinamento e trasformazione del gas liquefatto, come tale soggetto alla disciplina degli impianti a rischio dettata dal D.Lgs. n. 334/99; per conseguenza il ricorso all’analogia, che vale per estendere ad un impianto siffatto alcune delle norme in materia di trasferimento di gas tra navi (allibo in senso tecnico), non si attaglia a quelle disposizioni - come l’art. 23 del citato D.M. 3 maggio 1984 - che presuppongono la destinazione attuale della nave al trasporto delle merci. Tale destinazione manca del tutto per la nave sulla quale è realizzato il rigassificatore, trasformata in piattaforma “offshore” capace di ruotare intorno al proprio asse, ma non di spostarsi: per questo, l’autorizzazione all’allibo non può rappresentare una condizione per l’esercizio del rigassificatore, che per questo aspetto è assimilabile ad una struttura stabile, fermo restando che detta autorizzazione dovrà di volta in volta essere ottenuta dalle navi gasiere dirette all’impianto per l’approvvigionamento (si vedano al riguardo le disposizioni contenute nel D.M. 2 agosto 2007, che ha sostituito, abrogandolo, il D.M. 3 maggio 1984). Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
ENERGIA - Rigassificatore offshore - autorizzazione - Disciplina generale ex l. n. 9/91 - Disponibilità del suolo - Interpretazione estensiva - Disponibilità della corrispondente zona di mare. La realizzazione di un impianto di rigassificazione galleggiante, posizionato in mare, induce ad escluderne l’inquadramento nella previsione dell’art. 8 della legge n. 340/00 ai fini della semplificazione procedurale ivi prevista: i referenti normativi applicabili alla fattispecie vanno piuttosto rinvenuti nella disciplina generale posta dalla legge n. 9/91 per i nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e le nuove installazioni di gas naturale liquefatto, ed in particolare nel regolamento attuativo (D.P.R. n. 420/94) laddove, all’art. 4, prevede che la concessione per la costruzione degli impianti venga rilasciata solo quando sia comprovata da parte del richiedente la disponibilità del suolo. Trattandosi di impianto ubicato in sito marino, la disponibilità del suolo non può che farsi coincidere, in via di interpretazione estensiva, con quella della corrispondente zona di mare. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
INFORMAZIONE AMBIENTALE - Progetto per la costruzione di un rigassificatore offshore - Partecipazione del pubblico al processo decisionale - Convenzione di Aarhus - Principio di efficacia dell’informazione - Pubblicazione su due quotidiani del deposito del progetto ai fini della VIA - Insufficienza. La pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale e uno a diffusione regionale dell’avviso di avvenuto deposito presso gli uffici regionali del progetto per la costruzione di un rigassificatore ai fini della valutazione di impatto ambientale rappresenta una forma inadeguata di pubblicità rispetto al criterio di efficacia di cui alla Convenzione internazionale sull’accesso all’informazione, sulla partecipazione del pubblico al processo decisionale e sull’accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata con l. n. 108/01. In ragione della specificità delle esigenze tutelate, l’art. 23 del d.lgs. n. 334/99 deve essere letto nel senso che le amministrazioni procedenti sono onerate di sollecitare la partecipazione popolare sul particolare tema della prevenzione degli incidenti, previa comunicazione delle informazioni sulle misure di sicurezza da adottare, attraverso forme efficaci di coinvolgimento collettivo; le forme della partecipazione debbono inoltre tenere conto della complessità delle questioni tecniche da esaminare e della eventualità che gli interessati debbano rivolgersi ad esperti anche solo per essere in condizione di apprezzare i margini di rischio legati all’intervento, e formarsi in proposito un’opinione seria e documentata, con i tempi minimi che ciò comporta. Se, pertanto, la mancata predeterminazione delle modalità di raccolta dei pareri è il mezzo per calibrare la partecipazione sulle esigenze del caso concreto, a fronte del progetto di un’opera come quella di un rigassificatore “offshore”, connotata da forti implicazioni sul piano dell’impatto ambientale e della sicurezza, la pubblicazione in fase di VIA dell’annuncio di avvenuta comunicazione - strumento di conoscibilità e non di conoscenza degli elementi essenziali del progetto - ed il breve termine di trenta giorni per le osservazioni non assolvono adeguatamente al compito di mettere la popolazione in grado di pronunciarsi in maniera consapevole, con la conseguenza che il parere delle popolazioni interessate sulla realizzazione di impianti pericolosi non può in nessun caso considerarsi assorbito, stante anche la evidenziata diversità dell’oggetto, dagli adempimenti richiesti dall’art. 6 l. 349/86. Pres. Nicolosi, Est. Grauso - Associazione Greenpeace (avv. Altavilla) c. Ministero dello Sviluppo economico e altri (Avv. Stato), Regione Toscana (avv.ti Bora e Mancino), Comune di Pisa (avv.ti Gigliotti, Lazzeri e Caponi) e altri (n.c.) - T.A.R. TOSCANA, Sez. II - 30 luglio 2008, n. 1870
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2008/TAR/Tar_Toscana_2008_n.1870.htm






IO non VOTO
http://isolapulita.blogspot.com/2009/01/com-ormai-noto-il-prossimo-giugno-ad.html#links
Italcementi di Isola delle Femmine inquina?
http://liberaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/01/la-italcementi-di-isola-delle-femmine.html




1 commenti:
Come cittadini da qualche mese abbiamo scoperto che dal 2005 il petcoke viene utilizzato come combustibile; non lo sapevamo, nessuno ce ne aveva dato informazione, ed ovviamente ci stiamo attivando affinchè venga sempre assicurata la perfetta funzionalità dei filtri per l'abbattimento degli inquinanti.
Ma, al di là della qualità dell'aria, sulla quale sono in corso verifiche e lo spazio del forum su cui discuterne sarebbe un altro...ci premeva il vostro aiuto nel comprendere una problematica di fondo:
E' possibile utilizzare un deposito, un'area di stoccaggio del PetCoke, senza alcun accorgimento tecnico che ne impedisca la diffusione delle polveri o la destinazione in falde o torrenti?
La domanda nasce dalla costatazione che attualmente la fabbrica utilizza un deposito per tale combustibile, fuori dall'area di fabbrica, intestato a terzi, in una ex cava circondata dal verde e da torrenti, nel quale il Petcoke è posto sulla nuda terra e privo di alcuna copertura.
In tal senso ci premeva capire a quale tipo di autorizzazioni (e se subordinato a specifiche cautele) locali, provinciali o regionali lo stoccaggio ed il deposito di PETCOKE è attualmente soggetto.
E' possibile avere schematicamente a quali norme deve attenersi chi gestisce il luogo e l'attività di deposito?
Certi dell'attenzione di tutti, attendiamo fiduciosi...
Per comprendere meglio la nostra condizione
Dario M.
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