Legge regionale siciliana 16 aprile 2003 n. 4
Art. 20.
Opere interne
http://www.giurdanella.it/6811
Cristiano Bevilacqua: L'URBANISTICA NELLA SUA EVOLUZIONE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/05/lurbanistica-nella-sua-evoluzione.html
VERANDE E TETTOIE ARTICOLO 20 L.R. 4/2003
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2008/11/verande-e-tettoie-articolo20-lr-42003.html

Modifica del decreto 9 marzo 2005, concernente istituzione dell'Osservatorio regionale delle violazioni edilizie e sanatorie.
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 31 maggio 1994, n. 17 ed, in particolare, l'art. 13;
Visto il decreto n. 172 del 9 marzo 2005, di istituzione dell'Osservatorio delle violazioni edilizie e sanatorie;
Considerato che l'organismo suddetto non può avere funzioni di raccolta dati prevista dal decreto medesimo, bensì deve avere un ruolo di indirizzo metodologico e supporto tecnico alla struttura competente, sia nella fase metodologica di acquisizione delle informazioni, sia ai fini dell'interpretazione dei dati;
Ritenuta l'esigenza di modificare il decreto suddetto con la finalità di identificare nell'Osservatorio regionale delle violazioni edilizie e sanatorie l'organismo finalizzato a dare supporto ed indirizzo tecnico-operativo alla competente struttura di questo dipartimento;
Visto il rapporto prot. n. 19 del 31 gennaio 2008 dell'unità operativa 6.4;
Ritenuto di dovere condividere la proposta di modifica al decreto n. 178 del 9 marzo 2005, esplicitata nel rapporto suddetto e di dovere, quindi, sostituire integralmente il dispositivo di cui all'art. 1 del suddetto decreto;
L'art. 1 del decreto n. 172 del 9 marzo 2005 è così sostituito: "E' istituito presso il servizio 6 vigilanza urbanistica del dipartimento urbanistica l'"Osservatorio regionale delle violazioni edilizie e sanatorie", di seguito denominato Osservatorio, con il compito di:
a) offrire indirizzo e supporto tecnico alla struttura del dipartimento urbanistica competente per materia, per l'implementazione informatica delle basi dati, il monitoraggio delle istanze di sanatoria edilizia, l'acquisizione periodica delle informazioni, attività finalizzata a conoscere il fenomeno dell'abusivismo edilizio nei suoi caratteri peculiari e distintivi, nonché sotto il profilo quantitativo, quale strumento di informazione e supporto alle decisioni di competenza del Governo regionale;
b) dare indirizzi tecnico-operativi per l'organizzazione delle banche dati, nonché per elaborare ed interpretare le informazioni raccolte, al fine di consentire analisi statistiche finalizzate alla realizzazione di quadri conoscitivi complessivi;
c) assistere la struttura competente, ove richiesto:
- nell'attività di raccordo e coordinamento con gli altri dipartimenti regionali, con gli enti locali e lo Stato, per l'attuazione delle norme di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e per quant'altro fosse necessario e richiesto il supporto della struttura competente;
- nella predisposizione della documentazione per il rapporto annuale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti".
Il presente decreto, che modifica il decreto n. 172 del 9 marzo 2005, sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Palermo, 15 febbraio 2008.
| LIBASSI |
Decreto Osservatorio
Decreto n. 36 del 15/02/08
REALIZZAZIONE SISTEMA WEB PER LA COMUNICAZIONE DEGLI ELENCHI QUINDICINALI E SANATORIE EDILIZIE
1. Circolare 1/09
2. Modello scheda per abilitazione utente
6° MONITORAGGIO SANATORIE EDILIZIE
1. Nota Prot. 19316 del 11/03/09
2. Scheda di rilevamento 2008
CIRCOLARE 20 febbraio 2006, n. 1. PALERMO - VENERDÌ 10 MARZO 2006 -Gazzetta Ufficiale N. 12
Direttive sulla trasmissione degli elenchi quindicinali ex art. 13, legge regionale n. 17/94.
A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE
Com'è noto, i responsabili dell'unità organizzativa per l'abusivismo edilizio sono tenuti a redigere l'elenco quindicinale ex art. 13 della legge regionale n. 17/94 secondo la scheda informatizzata ad incremento continuo dei dati con relative istruzioni, trasmessa da questo Assessorato con nota prot. n. 36738 del 16 giugno 2003, i cui contenuti sono stati specificati con circolari prot. n. 13114 del 5 marzo 2004, prot. n. 35950 del 3 giugno 2004 e prot. n. 76559 del 29 novembre 2004.
La suddetta scheda è finalizzata alla rilevazione continua ed aggiornata di tutte le informazioni relative agli abusi a partire dall'accertamento iniziale sino alla conclusione dell'iter repressivo e sanzionatorio, con informazioni anche sui caratteri distintivi degli abusi, le località, i volumi, i vincoli esistenti sul territorio, le destinazioni di zona, nonché gli eventuali provvedimenti relativi all'esito delle istanze di sanatoria o alle cause che ne impediscono, in generale, il completamento del suddetto iter repressivo (ricorsi, sequestri giudiziari, ecc.).
Dal controllo degli elenchi pervenuti a questo Assessorato si è constatata, in generale, l'eccessiva corposità dei suddetti elenchi cui corrisponde, certamente, uno spreco di risorse umane, economiche ed in termini di tempo, pertanto, si è ritenuto di porre un limite temporale.
Quindi, nelle more della revisione del sistema informatico in uso, si ritiene di dovere indicare il 28 febbraio come termine ultimo per l'invio della scheda compilata con le indicazioni sino ad oggi comunicate.
Di conseguenza, a far data dall'1 marzo 2006, si procederà ex novo, sempre con lo stesso metodo, ad incremento continuo delle informazioni.
Chiaramente, la scheda relativa alla seconda quindicina di febbraio raffigurerà la situazione complessiva relativa al periodo 2003/2006 a cui si dovrà fare riferimento per la compilazione delle schede successive.
Resta inteso che, a partire dal mese di marzo, nella più volte citata scheda informatizzata dovranno essere trascritti i nuovi abusi accertati nel periodo quindicinale, in uno con i nuovi provvedimenti emessi nel succitato periodo quindicinale, riguardanti gli abusi già individuati nella scheda del 28 febbraio 2006.
In ultimo si tiene a precisare che per velocizzare la trasmissione della scheda, senza l'incombenza di ulteriore nota di trasmissione, nella stessa è stato aggiunto lo spazio per l'apposizione del protocollo comunale; evidentemente la stessa dovrà essere sottoscritta in calce dal responsabile del comune.
Per quanto sopra, in uno alla presente si trasmette lo schema della scheda informatizzata, che potrà essere scaricato dal sito internet di questo Assessorato.
Il dirigente generale del dipartimento regionale urbanistica: LIBASSI
(2006.9.702)048
Provvedimenti composizione CRU :
Legge regionale n. 4/2003, articolo 20. Circolare a chiarimento.
ALLE PROVINCE REGIONALI
AI COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
Sono stati chiesti da amministrazioni comunali chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2003 in relazione alle tipologie edilizie ammissibili al regime semplificato.
Al riguardo si osserva:
Con riferimento all'art. 20 della legge calendata è stata rilevata una supposta contraddizione laddove da un canto il comma 1, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, esclude dall'assoggettamento alla concessione ed autorizzazione, anche nella ipotesi in cui importino aumento della superficie utile e di volume, i manufatti descritti nel medesimo comma e in quelli indicati ai successivi commi 3 e 4; da un altro, al comma 2, è richiesta una relazione a firma di professionista abilitato che asseveri tra l'altro il rispetto delle norme urbanistiche.
Al riguardo questo Assessorato esprime l'avviso che il contrasto sia solo apparente e che il riferimento al rispetto delle norme urbanistiche si riferisce, sul piano logico, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali non riguardanti i parametri edilizi oggetto della deroga.
Con riferimento poi ai detti parametri sono intervenute richieste di chiarimento circa l'esatta individuazione delle tipologie edilizie alle quali è applicabile la procedura agevolata atteso che la norma è intitolata alle "opere interne" e che il riferimento al termine "chiusura" farebbe supporre che le opere possono solo interessare strutture preesistenti, coperte e già assentite.
In proposito occorre premettere che con l'espressione "opere interne" si intendono definire gli interventi edilizi minori non incidenti sul prospetto, sulla sagoma, sulla superficie e non comportanti un aumento di unità immobiliari (ex art. 26, legge n. 47/85).
Il legislatore siciliano, già con l'art. 9 della legge regionale n. 37/85, aveva ampliato rispetto alla normativa nazionale, le tipologie di tali interventi minori includendo la chiusura di verande e balconi con strutture precarie; successivamente con l'art. 20 della legge n. 4/2003, in sintonia con l'evoluzione legislativa (vedi testo unico D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), tendente a ridurre a 2 i titoli abilitativi, la concessione edilizia e la denuncia di inizio di attività (riservando il primo agli interventi rilevanti che importano un controllo preventivo e il secondo agli interventi minori per i quali tale controllo non è necessario) sono state ulteriormente ampliata le tipologie assoggettate a semplice denuncia di attività.
Tra le nuove tipologie sono compresi tutti gli interventi su superfici sia interne che esterne che presentino come comune denominatore la precarietà delle strutture consistente nella facile rimozione.
Recita inoltre l'ultima parte del comma 4, che, ai fini dell'applicazione del regime semplificato, sono considerate verande sia le chiusure che le "strutture precarie suscettibili di facile rimozione" e che sono assimilabili alle verande numerose altre strutture, purché aperte almeno da un solo lato su aree private che si devono intendere di natura pertinenziale.
D'altra parte se così non fosse non si comprenderebbe per quale ragione logica la semplice costruzione di una tettoia o di una copertura con struttura precaria e aperta da uno o più lati, debba scontare un regime più rigoroso comportante il titolo abilitativo della concessione, rispetto alla chiusura di spazi già coperti che danno luogo ad un intervento di maggiore rilievo e consistenza. L'ASSESSORE PARLAVECCHIO
(2004.11.728)
Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sicilia
VAS - Avvio consultazione Rapporto Preliminare
22 Settembre 2009
02 Luglio 2009
La Presidenza della Regione Siciliana, in adempienza dell’art. 66, comma 1 del D.L.vo n. 152 del 3/04/2006 (GURI n. 88 del 14/4/2006, Suppl. Ord., n. 96), è chiamata a corredare il redigendo Piano di gestione del distretto idrografico della Sicilia della specifica Valutazione Ambientale Strategica in sede nazionale, secondo le disposizioni dettate dalla parte seconda del D.L.vo prima citato, così come modificato dal D.L.vo n. 4 del 16/01/2008 (GURI n. 24 del 29/01/2008).
In questa fase, i soggetti competenti in materia ambientale che hanno ricevuto apposita nota e password possono accedere al Rapporto Preliminare e trasmettere le proprie osservazioni.
Si specifica infine che, eventuali osservazioni da parte dei soggetti sopra richiamati dovranno pervenire attraverso il questionario di consultazione (Allegato I) entro il 10 agosto 2009 e dovranno essere trasmesse in formato cartaceo all’indirizzo: Regione Siciliana, Presidenza, Piazza Indipendenza 21, 90129, Palermo e in formato digitale all’indirizzo mail: mariaangela.vinciguerra@regione.sicilia.it, specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “VAS Piano di gestione Sicilia”.
Calendario, programma di lavoro e dichiarazione delle misure consultive
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Rapporto Preliminare
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Questionario di consultazione
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Valutazione globale provvisoria dei problemi relativi alla gestione delle acque.
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Arch Albert Licenziamento illegittimo
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http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2008/12/blog-post_12.html
Una Nuova Speculazione Edilizia?
http://isoladifuori.blogspot.com/2009/03/regalasi-cemento-selvaggio-quando.html
COOPERATIVE 183 ALLOGGI DA COSTRUIRE A ISOLA DELLE FEMMINE
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2008/04/cooperative-edili-di-isola-della.html
http://isolapulita.blogspot.com/2008/09/blog-post_02.html#links
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Il SINDACO DI ISOLA DELLE FEMMINE GASPARE PORTOBELLO NOMINA GLI “ESPERTI" Nuova Commissione Edilizia Comunale Conflitto di interesse?http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/2009/08/il-sindaco-di-isola-delle-femmine.html
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Piano Regolatore Generale Isola Relazione Progettista
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Piano regolatore Generale Isola delle Femmine la sua storia
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Piano Regolatore Generale Emendamento 28 Insieme Isola delle Femmine
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ACCESSO AGLI ATTI
Cristiano Bevilacqua: L'URBANISTICA NELLA SUA EVOLUZIONE
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CONDONO EDILIZIO Corte costituzionale, sent. n. 54 del 2009
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MONITORAGGIO ABUSIVISMO EDILIZIO
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LICENZA EDILIZIA LA FATA MARIA ANTONIA TOIA
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LICENZA EDILIZIA POMIERO
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LICENZA EDILIZIA BRUNO ROSARIO GRECH
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LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA GAMBINO GIOVANNI
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LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA VASSALLO ANTONIETTA
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LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO PROVVIDENZA
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LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA MAZZOLA ANTONINA
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LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO PIETRO
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LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA RIZZO ROSALIA
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LICENZA EDILIZIA IN SANATORIA DI LORENZO EMANUELE
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LICENZA EDILIZIA IN VARIANTE CARDINALE ORAZIO
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LICENZA EDILIZIA SCALICI GIUSEPPE
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LICENZA EDILIZIA TINNIRELLO
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LICENZA EDILIZIA GIAMBONA
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LICENZA EDILIZIA LO BELLO /RALLO
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