
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;
Visto l’art.7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
Visto l’art. 9 del regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n.14 del 16 giugno 2000, modificata con la deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003, con la deliberazione n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. 2 luglio 2008 n. 153);
Vista la nota prot. 085 in data 15/12/2009, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha convocato la Sezione delle Autonomie per l’odierna adunanza;
Udito il relatore, Presidente di sezione Vittorio Lomazzi;
Premesso quanto segue.
Il Sindaco del Comune di Città di Melendugno (LE), con nota pervenuta alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, in data 10/07/2009, prot. n. 1051, ha chiesto che la Sezione, nell’esercizio dell’attività consultiva, fornisca il proprio parere in ordine al seguente quesito: “quale sia l’anno di riferimento per calcolare la riduzione della spesa del personale, se il 2006 o l’anno precedente rispetto all’anno di programmata assunzione”.
Nel formulare il quesito il Sindaco ha espressamente richiamato la delibera della Sezione Regionale di Controllo Emilia Romagna (Par. 12/2008 del 19/09/2008) in cui si assume “si è ammesso che, in base ai criteri di contenimento della spesa che emergono dalle norme in esame, gli enti interessati possano valutare autonomamente le entità delle riduzioni da apportare al settore del personale, tenendo comunque presente, al fine di dare coerenza alla progressiva manovra in atto, che il dato di partenza degli interventi deve essere quello concretamente ottenuto nell’anno 2006. L’Ente istante richiama inoltre, ritenendola di diverso avviso, la pronuncia della Sezione Regionale di Controllo Piemonte (Par. 37/2008 del 03/12/2008) secondo cui l’Ente locale deve adottare sul piano programmatorio e gestionale ogni misura idonea a garantire il contenimento della spesa del personale, utilizzando come parametro le voci di spesa dell’esercizio precedente. E ciò in quanto, volendo garantire la confrontabilità dei dati nei vari anni di riferimento, è indispensabile, pur in presenza di una diversa operatività del vincolo restrittivo in materia di personale, mantenere un concetto omogeneo di spese di personale, al fine di consentire una lettura dei dati della sequenza 2006-2008 che abbia riguardo al medesimo aggregato, costruito con le medesime voci di inclusione ed esclusione.
Il secondo quesito formulato dall’Ente riguarda il dubbio se il valore da tenere in considerazione – ai fini del computo della spesa del personale – sia al netto o al lordo delle maggiori spese determinate dai rinnovi contrattuali.
Per la prima tesi propende la Sezione Regionale di Controllo Lombardia che, nel Par. 42/2009 del 24/02/2009, esprime parere favorevole ad una interpretazione che consenta agli enti soggetti al patto di considerare la spesa di competenza al netto degli oneri derivanti dai contratti collettivi nazionali intervenuti. Tale interpretazione, che garantisce un raffronto tra dati omogenei ed un corretto monitoraggio della spesa di personale, evita che eventuali variazioni in aumento influenzate da decisioni ed impegni di spesa non rientranti nell’autonomia e nella responsabilità degli enti locali possano incidere sul rispetto del patto di stabilità. Dal precedente parere si discosta quello reso dalla Sezione Regionale di Controllo Veneto (Par. 94/2007 del 16/11/2007) che include gli oneri per rinnovi contrattuali nelle finalità di cui al comma 557 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.
La Sezione Regionale di Controllo per la Puglia, alla luce della deliberazione della Sezione Autonomie n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno 2009, rilevato di non poter garantire uniformità di indirizzo sulla questione che peraltro riveste interesse eccedente l’ambito regionale, ha deliberato la sospensione della pronuncia sulla richiesta di parere pervenuta dal Sindaco del Comune di Città di Melendugno (LE) disponendone la trasmissione alla Sezione delle Autonomie.
Considerato in diritto.
Con deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR la Sezione delle Autonomie ha approvato le modificazioni ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l’esercizio dell’attività consultiva da parte delle Sezioni Regionali di Controllo sottolineando che la Sezione regionale di controllo, nell’esaminare una richiesta di parere decide se trattasi o meno di questione suscettibile di risposta che garantisca uniformità di indirizzo e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti con istruttoria di adeguata completezza e che nel caso negativo, sospende la pronuncia, o pronuncia interlocutoriamente e/o parzialmente, e trasmette gli atti alla Sezione delle Autonomie.
La Sezione delle Autonomie è chiamata a pronunciarsi sulle due questioni sollevate con ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per la Puglia che ravvisa un contrasto con la soluzione dei suesposti quesiti fornita dalle Sezioni Regionali di Controllo
Per quanto riguarda il primo quesito ossia “quale sia l’anno di riferimento per calcolare la riduzione della spesa del personale, se il 2006 o l’anno precedente rispetto all’anno di programmata assunzione”, la Sezione concorda con quanto sostenuto dalla Sezione Regionale di Controllo remittente: essere il denunciato contrasto più apparente che reale. Infatti, pur essendo richiesta agli enti una riduzione della spesa in questione, la misura e le modalità con cui operare la riduzione sono riservati alla scelta autonoma dell’ente locale. Quindi, per operare detta riduzione, non essendo al riguardo esplicitato nella legge un parametro fisso di riferimento, il Comune non potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell’anno precedente, in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l’ottimizzazione delle risorse disponibili.
In relazione al secondo quesito, ossia se il valore da tenere in considerazione – ai fini del computo della spesa del personale – sia al netto o al lordo delle maggiori spese determinate dai rinnovi contrattuali, la Sezione condivide l’interpretazione fornita dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che riconosce consentito agli enti soggetti al patto di stabilità di considerare le spese di competenza degli anni 2006, 2007 e 2008 al netto degli oneri derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali, proprio in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità dell’amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto.
P Q M
1. Per quanto riguarda il primo quesito, ossia quale sia l’anno di riferimento per calcolare la riduzione della spesa del personale, la Sezione ritiene che il Comune non potrà che fare riferimento alla spesa per il personale dell’anno precedente, in modo tale da garantirne una diminuzione in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo, che impone la programmazione dei fabbisogni e l’ottimizzazione delle risorse disponibili.
2. In relazione al secondo quesito, ossia se il valore da tenere in considerazione – ai fini del computo della spesa del personale – sia al netto o al lordo delle maggiori spese determinate dai rinnovi contrattuali, la Sezione ritiene consentito agli enti soggetti al patto di stabilità di considerare le spese di competenza degli anni 2006, 2007 e 2008 al netto degli oneri derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali.
Nei sensi suesposti è la risoluzione delle questioni deferite e pertanto, la Sezione
DISPONE
la trasmissione degli atti alla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia per gli ulteriori adempimenti di competenza ed a tutte le altre Sezioni Regionali.
Il Relatore Il Presidente
Lomazzi Lazzaro
Depositata in Segreteria il 12/01/2010
Rizzolo
http://www.corteconti.it/Ricerca-e-1/Gli-Atti-d/Controllo-/Documenti/Sezione-de1/Coordiname/Anno-2010/delibera-n.2-del-2010.doc_cvt.htm
Deliberazione n.2/SEZAUT/2010/QMIG
2 commenti:
CONTINUATE A GETTARE FANGO SU ISOLA E GLI ISOLANI MA C'E UN PROVERBIO CHE DICE
CHI DI FANGO FERISCE
DI FANGO PERISCE
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