Isola delle Femmine Bilancio Consuntivo 2009
Il Collegio dei Revisori dei Conti così si esprimono:
Ragazzi a mare siamo.......!
CONCLUSIONI
Tenuto conto che:
● l’Ente non è in grado di rispettare la tempestività dei pagamenti dettata dalla Legge 389/09 n 102;
● che riguardo i residui bisogna attenzionare la gestione relativa alle contravvenzioni stradali e ai ruoli di competenza RR.SS.UU.
● che riguardo la spesa del personale si rileva il mancato rispetto della legge 244/07 relativo al trasferimento del personale all’APS ed un aumento dei Settori;
● che riguardo le sanzioni Amministrative bisognerebbe nominare o assegnare la gestione dei ruoli emessi successivamente alla revoca dell’incarico alla ditta San Giorgio Spa considerando il mancato introito dei ruoli si configura come un danno erariale per l’Ente;
● che riguardo al recupero dell’evasione tributaria l’ufficio competente non ancora in grado di accertare l’evasione tributaria in atto;
● che dopo mesi di richieste l’Ente non ha fornito di esibire le fatture passive dell’ATO così come più volte richiesto.
Tutto ciò premesso e considerato
Che fino all’8 giugno 2010 il parere sul Rendiconto 2009 non poteva essere trasmesso favorevolmente perché viziato dalle prescrizioni del Collegio dei revisori ha fatto pervenire al responsabile del secondo settore il quale ha dovuto provvedere sia ad una nuova deliberazione sullo stato dei residui protocollo n 8199 del 8/6/2010 sia alla copia delle verifica del patto di Stabilità verificato all’8/06/2010 sia al quadro generale dei risultati differenziali sia al quadro generale riassuntivo delle entrate/spese esercizio 2009 sia non in ultimo al quadro riassuntivo della gestione di competenza e finanziaria. Alla luce di tutto ciò e delle prescrizioni presentate, il Collegio dei revisori esprime parere favorevole al Rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 e propone di vincolare l’avanzo di amministrazione per finalità indicate nella presente relazione residui attivi di dubbia esigibilità, eventuali debiti fiuori bilancio a pervenire, passività potenziali probabili.
Legge 448/99 Art. 28.
(Patto di stabilità interno)
Comma 2. La riduzione del disavanzo annuo risultante dalla legislazione vigente dovrà essere pari nel 1999 ad almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo (PIL) come previsto dal documento di programmazione economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo dovrà restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle province autonome sarà computato considerando le devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come entrate proprie. La riduzione sarà ottenuta attraverso le seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;
e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.
Palermo 7 Dicembre 2007-12-17
Spett:le Comune Isola delle Femmine
Oggetto:Deliberazione di G.M. n 110 del 5.11.07 recante “Rideterminazione dotazione organica” e provvedimenti applicativi. Diffida
Con la presente la CGIL FP denuncia l’antisidacalità delle condotta tenuta dal Comune di isola delle Femmine e formula diffida a revocare, con effetto immediato, la deliberazione di G.M. 110 del 5.11.07, recante approvazione della rideterminazione della dotazione organica, nonché ogni atto applicativo della stessa.
In particolare, la predetta deliberazione 110/2007, di cui la scrivente O.S. non è mai stata informata, non è stata preceduta dalla “previa consultazione sindacale” obbligatoria sancita dall’art 6, comma 1 del D Lgs 165/2001, come recepito dall’art 7 comma 4 del CCNL di comparto del 1/4/1999, confermato dal vigente CCNL 2002/2005.
A quanto sopra si aggiunga che la predetta deliberazione, oltre a prevedere lo smembramento dei quattro originari settori, procedura che comporterà un aggravio finanziario ingiustificato in capo all’ente, dovendosi procedere alla nomina di nuovi capi settore con attribuzione della relativa indennità di posizione e di risultato, avrà indubbie ricadute sull’andamento generale dei processi occupazionali, materia, questa, oggetto di concertazione obbligatoria ai sensi dell’art 8 lettera d del CCNL 1/4/1999.
Con la presente pertanto, la scrivente OS nel formulare richiesta di concertazione ai sensi del comma 2 dell’art 8 citato, diffida Codesto Ente a sospendere senza indugio gli effetti della deliberazione emarginata in oggetto nonché di ogni atto eventualmente nelle more adottato in attuazione della medesima.
Con l’avvertenza che, in difetto di riscontro nei termini prescritti dalla contrattazione collettiva di comparto, la scrivente si vedrà costretta a tutelare le proprie prerogative gravemente pregiudicate dalla condotta del Comune di Isola delle Femmine avanti l’Autorità Giudiziaria competente.
Il Segretario della CGIL FP Michele Palazzotto
Legge Regione Sicilia 1 30 gennaio 2006 Art. 3.
1. Gli enti locali adottano programmi operativi finalizzati alla ottimizzazione del servizio di
riscossione e/o al recupero dei tributi di rispettiva competenza.
2. La predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del programma di cui al comma 1 e la sua
realizzazione da valutare, entro l'anno successivo, dall'Assessorato della famiglia, delle politiche
sociali e delle autonomie locali, attraverso la rilevazione degli incrementi conseguiti rispetto ai
tributi riscossi nell'anno precedente, costituisce indicatore premiale ai fini della ripartizione delle
risorse ai sensi dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
3. La mancata predisposizione o realizzazione del programma nei termini di cui al comma 2,
preclude la possibilità di accesso ad ogni forma di premialità stabilita dall'indicatore di cui al
medesimo comma 2.
Art. 36.
Servizio idrico integrato
1. Il personale soggetto al trasferimento presso i gestori del Servizio idrico integrato, per essere utilizzato nei relativi ambiti di appartenenza, è quello dipendente ed in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti pubblici o soggetti privati, adibito ai servizi individuati dalla lettera f), comma 1, dell'articolo 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
Considerato che nella loro relazione i revisori del Comune di Isola delle Femmine, hanno sostanzialmente rappresentato:
1) la presenza di consistenti debiti nei confronti della società di gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche se ancora non esattamente quantificati;
il mancato rispetto del patto di stabilità per l’anno 2007, senza che nell’esercizio successivo siano stati adottati i conseguenti provvedimenti di recupero;
2) la mancata evidenziazione dei risultati connessi all’attività di recupero dell’evasione tributaria;
3) il mancato rispetto del limite minimo del 50%, previsto dall’art.208 del D.Lgs.285/92;
il notevole stanziamento di euro 1.100.000,00 relativo ai proventi da sanzioni per violazione al codice della strada, alla data del 9 ottobre 2008, risulta accertato soltanto nella misura di euro 81.267,00 (7,38%);
tale situazione, anche se parzialmente confermata al 31 dicembre, potrebbe compromettere i già precari equilibri di bilancio;
l’errata allocazione dell’entrata di euro 589.000,00 al titolo V, senza che, peraltro, sia stata chiarita la natura della stessa;
5) il persistente deficit di cassa, sempre significativo, che è dovuto principalmente ai ritardi con cui l’Ente procede alla riscossione delle entrate proprie, è caratterizzato dal seguente andamento:
al 31/12/2004 euro 382.538,40;
al 31/12/2005 euro 803.197,49;
al 31/12/2006 euro 464.893,41;
al 31/12/2007 euro 1.018.417,21;
al 30/09/2008 euro 634.310,31;
· Preso atto che nell’odierna adunanza il rappresentante del Comune, ha illustrato la documentata memoria dell’Amministrazione nella quale si espone sostanzialmente che il debito A.T.O. ammonta ad € 2.291.689,51 ed è stato iscritto ed impegnato nei bilanci 2007 e 2008 dell’Ente (con saldo positivo di € 184.251,23 al 30 settembre 2008); che i provvedimenti in ordine al rientro nel patto di stabilità 2007 sono stati adottati; che i ruoli tributari sono stati tutti emessi, che il limite del 50% ex art. 208 D.Lgs. n. 285/92 è stato applicato sulla competenza; che il mancato versamento delle sanzioni per violazioni al codice della strada sono dovute all’appropriazione indebita della società affidataria del recupero; che in ordine all’allocazione di € 589.000,00 nel titolo V dell’entrata v’è stato un errore di comunicazione da parte dei Revisori; che il deficit di cassa è da imputare alla lentezza della riscossione

*Rifiuti e Bilanci Circolare Assessore Russo 8 giugno 2010
*Rifiuti e Bilanci Gestione dei rifiuti, Russo conferma Portobello smentisce
*Rifiuti: nominato il nuovo CDA dell'ATO PA1
*Bilanci e Rifiuti
*Bilanci e Rifiuti Legge 9 Aprile 2010 Art. 14 Potere sostitutivo
*Bilanci e Rifiuti Legge 9 aprile/2010 Art. 4 Competenze dei comuni
*Bilanci e Rifiuti L.R. 19 22.12.05 articolo 21 comma 17
*Bilanci e Rifiuti: D.Lgs 18/8/2000 n 267 articolo 172
*Rifiuti e Bilanci Circolare Assessore Russo 8 giugno 2010
*Rifiuti e Bilanci Gestione dei rifiuti, Russo conferma Portobello smentisce
*238. D.Lgs 152/2006 Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.


Fatti, Cronaca, Informazione, Racconti, Critica, Opinioni, Satira...:
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*DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI: Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine alla situazione di crisi socio economico ambientale determinatasi, nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido- urbani, nel territorio della Regione siciliana. Lombardo nominato Commissario straordinario
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*Corte dei Conti Bilancio previsione 2008
*Bilancio Preventivo Consuntivo Corte dei Conti 2008 Isola
*Corte dei Conti Rendiconto Finanziario 2009 Regione Sicilia
*Progressioni verticali Art. 62 d.lgs n. 150/ 2009
*Progressioni verticali Corte dei Conti del. 10/2010
*Corte dei Conti scrive alla Provincia di Palermo 21 giugno 2010
*IO VOTO PORTOBELLO SE.................
*Rifiuti si dimette l’avv Palazzolo Giacomo con tutto il Consiglio di Amministrazione ATO PA1
*ASSUNZIONI E VOTO DI SCAMBIO?
*La berlusconite del "Sindaco" Portobello
*Il SINDACO DI ISOLA DELLE FEMMINE GASPARE PORTOBELLO NOMINA GLI “ESPERTI"
*SICILIA troppi sprechi nella Pubblica Amministrazione
*SELVAGGIA AGGRESSIONE AL CANDIDATO SINDACO RUBINO ANTONINO
*Pino Ciampolillo intervista il “Sindaco” il Prof Gaspare Portobello
*Sindaco Portobello: La bugia è una mezza verità
*Onestà, Rispetto, Impegno e Politica
*Ambiente e Politica a Isola delle Femmine
*La Kupola della politica a Isola delle Femmine
*Caro "Sindaco" Prof Gaspare Portobello Mafia o Antimafia?
*Basta MUNNEZZA per le strade di Isola delle Femmine
*Lettera aperta al sindaco di Isola delle Femmine
*Caro "Sindaco" Prof Gaspare Portobello Mafia o Antimafia?
*Alcune domande al Sindaco di Isola delle Femmine
*Onestà, rispetto, impegno e politica
*ISOLA DELLE FEMMINE DA LIBERARE: INQUINAMENTO ACUSTICO ALLA
*Sindaco Portobello ti faccio da ...
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*Denunciato il Sindaco per deturpamento delle bellezze naturali
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*Consiglio Comunale Isola delle Femmine "infiltrazioni mafiose nella Pubblica Amministrazione"
*Consiglio Comunale Isola delle Femmine 1 febbraio 2010 Rinascita Isolana: Le Vostre collusioni con i POTERI FORTI
*Isola delle Femmine 16 Gennaio 2010 Rinascita isolana Denuncia il Segretario dr. Scafidi
*Consiglio Comunale 18/9/09 Interrogazioni. Croce Antonio Ato Idrico Associazione Protezione Civile Maggioli
*Consiglio Comunale Isola delle Femmine 6 Agosto 2009 Rinascita Isolana: "Assessore" CUTINO dimettiti Revocate l'incarico al geom Impastato
*Consiglio Comunale 25 giugno 2009 Insediamento "Sindaco" a Isola delle FemmineDichiarazione Rinascita Isolana
*Isola Ecologica di Isola finanziata dalla C.E., Ditta Zuccarello, AL.TA. Borgetto, ATO/PA1? Dr. Croce, Bruno, geologo Cutino,Puglisi, Ing. Francavilla Arch Licata, M.A.M. s.n.c., geom Dionisi.........
*Consiglio Comunale Su ATO rifiuti e Ripubblicizzazione Acqua Bene Comune
*Geometra Impastato Giovanni da Assessore LLPP a Consulente del Sindaco
*DELIBERE DELLA GIUNTA PORTOBELLO 2010
*Architetto Licata Geologo Cutino Incaricati di……
* D’Arpa viene emessa Ordinanza 67/R.O. 4.12.05
*D’Arpa Lottizzazione Di Matteo (Billeci, Marino…..)
*D’Arpa ROS sequestrano beni al catasto intestati a parenti del D’Arpa
*Aggiornamento di Sicileas Saracen Fin Imm Faraci Impastato D’Arpa una storia che si tinge di.......
*Elauto ufficio tecnico comunale prg parcheggio pubblico
*ELAUTO variante in corso d'opera
*Immordino avvocato (DELIBERA DI GIUNTA 61 23 7.09)
*l’architetto Sandro D’Arpa
*PRG Isola Norme di Attuazione D.A. 121/1983
*PRG Isola Norme di Attuazione D.A. 83/1977
*SEQUESTRO BENI di cui sono titolari parenti di un dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale
*Rifiuti Nomina Nuovo C.d.a. A.T.O. PA1
*RIFIUTI Emergenza Continua AFFARI garantiti
*Rifiuti: Rinvio a Giudizio per ex sindaco funzionari comunali e imprenditori
*Promemoria per il Signor “Sindaco” Professore Gaspare Portobello
*Sicilia, Via ai trasferimenti regionali
*Bellolampo Discarica e la Stagione Balneare
*Licenze Edilizie Rilasciate dal comune di Isola delle Femmine
*Alcune concessioni edilizie che siamo...
*L'ultimo mistero del bandito Salvatore Giuliano
*Questo è il bavaglio: Vi piace?
*Senatore Marcello Dell'Utri condannato a sette anni
*Rifiuti: nominato il nuovo CDA dell'ATO PA1
* Bilanci e Rifiuti
*Bilanci e Rifiuti Legge 9 Aprile 2010 Art. 14 Potere sostitutivo
*Bilanci e Rifiuti Legge 9 aprile/2010 Art. 4 Competenze dei comuni
*Bilanci e Rifiuti L.R. 19 22.12.05 articolo 21 comma 17
*Bilanci e Rifiuti: D.Lgs 18/8/2000 n 267 articolo 172
*Conto Consuntivo 2009 i Revisori dei Conti..........
*L.R. 1/06 art 3 Misure di incentivazione per la riscossione dei tributi locali
*Trasferimento personale dal Comune all’APS accordo quadro
*trasferimento del personale all’APS
*Trasferimento Dip. Comuni ad APS L R 20/03 art 36 comma 1
*Bilanci Enti Locali patto di Stabilità 448/98 art 28
*BOCCIATO AL CONSIGLIO COMUNALE DI ISOLA DELLE FEMMINE IL CONTO CONSUNTIVO 2006
*C'è bisogno della forza di indignarsi
- Deliberazione n.7/2007/S.R. /Cons.…. anche dopo la stipula della convenzione con l’A.T.O., non si spoglia della relativa funzione, che continua invece a svolgere, rimanendone unico titolare e governandone i processi attraverso una costante attività di programmazione; in altri termini, all’A.T.O. viene trasferita la sola responsabilità di natura operativa e relativa anche agli aspetti tecnici dell’organizzazione del servizio)…
ACCERTAMENTO DI EVENTUALI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI A NORMA DELLE LEGGI 14 GENNAIO 1994 N. 20 E 20 DICEMBRE 1996 N. 639 E POSSIBILE CONDANNA DEI RESPONSABILI AL RISARCIMENTO DEL DANNO
LEGGE 639 20 DICEMBRE 1996
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO DELLA CORTE DEI CONTI" PUBBLICATA NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N. 299 DEL 21 DICEMBRE 1996
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,
recante disposizioni urgenti in
materia di ordinamento
della Corte dei
conti, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. Restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 dicembre 1994, n. 718, 25
febbraio 1995, n. 47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto
1995, n. 353, 27
ottobre 1995, n. 439, 23 dicembre 1995, n. 541, 26 febbraio 1996, n. 79,
26 aprile 1996, n. 215, 22 giugno
1996, n. 333,
e 8 agosto 1996, n. 441.
3. Restano
altresi' validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo
10 del decreto-legge 10 giugno 1995, n. 224,
dell'articolo
10 del decreto-legge
3 agosto 1995,
n. 323,
dell'articolo
10 del decreto-legge 2
ottobre 1995, n.
414,
dell'articolo
12 del decreto-legge
4 dicembre 1995,
n. 514,
dell'articolo
12 del decreto-legge 31
gennaio 1996, n. 38,
dell'articolo
12 del decreto-legge
4 aprile 1996,
n. 188,
dell'articolo
12 del decreto-legge 3
giugno 1996, n.
309,
dell'articolo
12 del decreto-legge
5 agosto 1996,
n. 409, e
dell'articolo 9 del decreto-legge 4 ottobre 1996, n.
516.
4. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 20 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI,
Presidente del Consiglio dei
Ministri Visto,
il Guardasigilli: FLICK
ALLEGATO
All'articolo 1:
al comma
1, i
capoversi 5-bis e
5-ter sotto sostituiti
dai seguenti:
"5-bis.
L'appello e' proponibile dalle
parti, dal procuratore regionale competente per
territorio o dal procuratore generale, entro sessanta giorni dalla
notificazione o, comunque, entro un anno
dalla pubblicazione. Entro i trenta
giorni successivi esso
deve essere depositato nella
segreteria del giudice d'appello con la prova
delle avvenute notifiche, unitamente alla copia della sentenza
appellata.
Agli appelli si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 21 marzo
1953, n. 161.
La facolta' attribuita all'amministrazione
dall'articolo 6, comma 4, si applica
anche ai giudizi di appello in
materia pensionistica e comprende il potere
di proposizione del gravame.
5-ter. Il
ricorso alle sezioni
giurisdizionali centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
La sezione giurisdizionale centrale, tuttavia,
su istanza del
procuratore regionale territorialmente
competente o del procuratore generale,
quando vi siano ragioni fondate
ed esplicitamente motivate puo'
disporre, con ordinanza motivata,
sentite le parti,
che la sentenza
sia provvisoriamente esecutiva. I procedimenti pendenti presso le
sezioni giurisdizionali centrali, non ancora definiti in prima istanza, sono rimessi alle sezioni giurisdizionali
competenti per territorio. Nei giudizi dinanzi alle sezioni
giurisdizionali regionali il patrocinio legale
e' esercitato da avvocati o procuratori
legali iscritti nei relativi albi professionali";
al comma 1, e'
aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"5-quater. Sono abrogati gli
articoli 3, secondo
comma, e 4, secondo comma, del decreto
legislativo 6 maggio
1948, n. 655. I
giudizi avverso le sentenze emesse dalla sezione giurisdizionale per la regione siciliana pendenti innanzi
alle sezioni riunite
della Corte dei conti sono devoluti, nello stato in cui si trovano e fino
all'istituzione della competente sezione
giurisdizionale centrale d'appello per
la regione siciliana,
alla prima sezione giurisdizionale centrale
d'appello";
dopo il comma
2 e' inserito il seguente:
"2-bis.
In relazione agli appelli proposti dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 8 marzo 1993, n. 54,
sino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
sezioni giurisdizionali centrali possono
riconoscere, per quanto concerne le
modalita' di presentazione dell'appello, l'errore scusabile e disporre la rimessione
in termini";
dopo il comma
3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis.
Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 gennaio 1994, n. 19, e' sostituito
dal seguente:
'1. Prima
di emettere l'atto
di citazione in
giudizio, il procuratore
regionale invita il presunto
responsabile del danno
a depositare, entro un termine non
inferiore a trenta
giorni dalla notifica della comunicazione
dell'invito, le proprie
deduzioni ed eventuali documenti.
Nello stesso termine il presunto
responsabile puo' chiedere di
essere sentito personalmente. Il
procuratore regionale emette l'atto di citazione in giudizio
entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la
presentazione delle deduzioni
da parte del presunto responsabile
del danno. Eventuali
proroghe di quest'ultimo termine
sono autorizzate dalla sezione giurisdizionale competente, nella camera di
consiglio a tal
fine convocata;
la mancata autorizzazione obbliga il procuratore ad
emettere l'atto di citazione ovvero a disporre
l'archiviazione entro i
successivi 45 giorni'.
3-ter.
Dopo il
comma 4 dell'articolo
2 del decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19, e'
aggiunto il seguente:
'4-bis. La
delega di adempimenti istruttori a funzionari
regionali e' disposta d'intesa
con il presidente
della regione o
della provincia autonoma'".
All'articolo 2:
al comma 1,
capoverso 2, al primo periodo, le
parole: "divengono efficaci"
sono sostituite dalle seguenti: "acquistano efficacia"; e al terzo periodo, le parole:
"diventa
esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "acquista
efficacia";
dopo il comma
2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis.
Nell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, le parole: '; puo' altresi' pronunciarsi sulla
legittimita' di singoli atti
delle amministrazioni dello Stato' sono soppresse".
All'articolo 3:
al comma 1, la
lettera a) e' sostituita dalla seguente:
" a) il
comma 1 e' sostituito dai seguenti:
'1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti
alla giurisdizione della Corte
dei conti in
materia di contabilita'
pubblica e' personale e limitata
ai fatti ed alle omissioni commessi con
dolo o con colpa grave, ferma
restando l'insindacabilita' nel
merito delle scelte
discrezionali. Il relativo debito si
trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di
illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento
degli eredi stessi.
1-bis. Nel
giudizio di responsabilita', fermo restando il potere di riduzione, deve
tenersi conto dei
vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla
comunita' amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei
dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilita'.
1-ter. Nel
caso di deliberazioni
di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti
che rientrano nella
competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la
responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che
in buona fede
li abbiano approvati ovvero
ne abbiano autorizzato
o consentito l'esecuzione.
1-quater. Se
il fatto dannoso e' causato da piu' persone, la
Corte dei conti, valutate le singole responsabilita', condanna ciascuno
per la parte che vi ha preso.
1-quinquies.
Nel caso in cui al comma 1-quater i
soli concorrenti che abbiano
conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono
responsabili solidalmente. La
disposizione di cui al
presente comma si applica anche per i fatti
accertati con sentenza passata in giudicato pronunciata in
giudizio pendente alla data
di entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In
tali casi l'individuazione
dei soggetti ai
quali non si
estende la responsabilita' solidale
e' effettuata in
sede di ricorso
per revocazione'";
al comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
" c) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
'2-bis. Per
i fatti
che rientrano nell'ambito
di applicazione dell'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993,
n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993,
n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del
comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i
fatti verificatisi anteriormente alla
data del 15 novembre
1993 e per
i quali stia
decorrendo un termine
di prescrizione decennale, la
prescrizione si compie
entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio'";
al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
" c-bis) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
'4. La Corte
dei conti giudica sulla responsabilita' amministrativa degli amministratori e
dipendenti pubblici anche quando il danno
sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi
successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge'"; dopo
il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2-bis.
In caso di definitivo proscioglimento ai sensi
di quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, come modificato dal comma
1 del presente
articolo, le spese legali sostenute dai soggetti
sottoposti al giudizio della Corte dei conti
sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza.
2-ter.
L'azione di responsabilita' per
danno erariale non si
esercita nei confronti degli amministratori
locali per la
mancata copertura minima del costo dei servizi".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 (Sezione centrale di controllo. Adunanza
plenaria). - 1. Il comma 10 dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dai seguenti:
'10. La
sezione del controllo e' composta
dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai
presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati
assegnati a funzioni
di controllo. La sezione e' ripartita annualmente in quattro collegi dei
quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al
coordinamento. I collegi hanno distinta
competenza per tipologia di
controllo o per
materia e deliberano con
un numero minimo
di undici votanti.
L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente della Corte dei
conti ed e' composta dai presidenti di sezione
preposti al coordinamento
e da trentacinque magistrati
assegnati a funzioni
di controllo, individuati
annualmente dal Consiglio di
presidenza in ragione
di almeno tre per ciascun collegio della
sezione e uno
per ciascuna delle sezioni di
controllo sulle amministrazioni delle
regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di
ventuno votanti.
10-bis. La
sezione del controllo in adunanza plenaria
stabilisce annualmente i programmi di attivita' e le
competenze dei collegi, nonche' i criteri per la loro
composizione da parte del
presidente della Corte dei conti'".
LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E
CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. (GU N.10 DEL 14-1-1994 )
IL CONTROLLO PREVENTIVO SI SVOLGE NEI MODI PREVISTI DALL'ART.
3 DELLA LEGGE 14 GENNAIO 1994, N. 20. L'ART. 3, COMMA 2
1. Azione di responsabilità.
1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle
omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle
scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di
illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi 1 2
1-bis. Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il
potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione o dalla
comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici
soggetti al giudizio di responsabilità 3
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali la
responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti
che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità non
si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l'esecuzione 4
1-quater. Se il fatto dannoso è causato da più persone, la
Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso 5
1-quinquies. Nel caso di cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche per i fatti accertati con
sentenza passata in giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248. In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non
si estende la responsabilità solidale è effettuata in sede di ricorso per revocazione 6 7
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni
caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione
dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma
2 e comunque non prima del 31 dicembre 19969
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla data del
15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un termine di prescrizione decennale, la
prescrizione si compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel più breve termine dato dal compiersi del
decennio 10.
3. Qualora la prescrizione del diritto al risarcimento sia
maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i
soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro cinque
anni dalla data in cui la prescrizione è maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilità
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge 11 12.
2. Giudizi di conto.
1. Decorsi cinque anni dal deposito del conto effettuato a
norma dell'articolo 27 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 , senza che sia stata depositata
presso la segreteria della sezione la relazione prevista dall'articolo 29 dello stesso decreto o
siano state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione,
degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue,
ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il
conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente
amministrazione.
Art. 3.
Norme in materia di controllo della
Corte dei conti
1. Il controllo preventivo di legittimita'
della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi
forza di legge:
a) provvedimenti emanati a seguito di
deliberazione del Consiglio dei Ministri;
b) atti del Presidente del Consiglio dei
Ministri e atti
dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante
organiche, il conferimento di incarichi
di funzioni dirigenziali e le direttive generali per
l'indirizzo e per
lo svolgimento dell'azione amministrativa;
c) atti normativi a rilevanza esterna,
atti di programmazione comportanti spese ed atti
generali attuativi di norme comunitarie;
d) provvedimenti dei comitati
interministeriali di riparto
o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di
cui alle lettere b) e c);
e) autorizzazioni alla sottoscrizione
dei contratti collettivi, secondo quanto previsto
dall'articolo 51 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29;
f) provvedimenti di disposizione del demanio
e del patrimonio immobiliare;
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato,
escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore
al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria
per l'applicazione delle
procedure di aggiudicazione dei
contratti stessi; altri contratti passivi,
se di importo superiore ad un
decimo del valore suindicato;
h) decreti di variazione del bilancio dello
Stato, di accertamento dei residui e di
assenso preventivo del Ministero del
tesoro all'impegno di
spese correnti a
carico di esercizi
successivi;
i) atti per il cui corso sia stato
impartito l'ordine scritto del Ministro;
l) atti che il Presidente del Consiglio dei
Ministri richieda di sottoporre
temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti
deliberi di assoggettare,
per un periodo
determinato, a controllo
preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarita' rilevate in sede di
controllo successivo.

Decorsi trenta giorni
dal ricevimento delle
controdeduzioni dell'amministrazione,
il provvedimento diventa
esecutivo se la sezione del controllo non ne dichiari
l'illegittimita' o non adotti ordinanza istruttoria. In tale ultimo
caso la sezione del controllo si
pronuncia definitivamente nei
trenta giorni successivi
dal ricevimento degli elementi
da essa richiesti.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della
legge 7
ottobre 1969, n. 742.
3.
Le sezioni riunite
della Corte dei
conti possono, con deliberazione motivata,
stabilire che singoli
atti di notevole rilievo finanziario,
individuati per categorie
ed amministrazioni statali,
siano sottoposti all'esame
della Corte per
un periodo determinato. La Corte
puo' chiedere il
riesame degli atti
entro quindici giorni dalla
loro ricezione, ferma
rimanendone l'esecutivita'. Le amministrazioni trasmettono gli atti
adottati a seguito del
riesame alla Corte
dei conti, che
ove rilevi illegittimita', ne
da' avviso al Ministro.
4. La Corte dei conti svolge, anche
in corso di
esercizio, il controllo
successivo sulla gestione del
bilancio e del
patrimonio delle
amministrazioni pubbliche, nonche' sulle
gestioni fuori bilancio e
sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando
la
legittimita' e
la regolarita' delle
gestioni, nonche' il funzionamento dei controlli interni a
ciascuna amministrazione; puo'
altresi' pronunciarsi sulla
legittimita' di singoli
atti delle amministrazioni dello
Stato. Accerta, anche in
base all'esito di altri
controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli
obiettivi stabiliti dalla
legge, valutando
comparativamente costi, modi e tempi
dello svolgimento dell'azione
amministrativa.
La Corte definisce annualmente
i programmi ed i
criteri di riferimento del controllo.
5. Nei confronti delle
amministrazioni regionali, il
controllo della gestione concerne il perseguimento degli
obiettivi stabiliti dalle leggi
di principio e di programma.
6. La Corte dei conti riferisce, almeno
annualmente, al Parlamento ed ai consigli
regionali sull'esito del
controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono
altresi' inviate alle
amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi
altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla
Corte ed agli organi elettivi le misure
conseguenzialmente adottate.
7. Restano ferme, relativamente agli enti
locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 786,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1982, n.
51, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonche', relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria,
le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni
della Corte contengono
anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.
8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui
al presente articolo, la Corte dei conti puo' richiedere
alle amministrazioni pubbliche ed agli
organi di controllo interno qualsiasi
atto o notizia
e puo' effettuare e disporre ispezioni
e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge
15 novembre 1993, n. 453.
Puo' richiedere
alle amministrazioni pubbliche non territoriali
il riesame di atti ritenuti non conformi
a legge. Le
amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla
Corte dei conti, che, ove rilevi
illegittimita', ne da'
avviso all'organo generale di
direzione. E' fatta salva, in quanto compatibile con le
disposizioni della presente legge,
la disciplina in
materia di controlli successivi
previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonche'
dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
9. per l'esercizio delle attribuzioni di
controllo, si applicano, in quanto compatibili con le
disposizioni della presente legge,
le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte
dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e
successive
modificazioni.
10. La sezione del controllo sulle
amministrazioni dello Stato e' presieduta dal presidente della Corte dei
conti ed e' costituita dai presidenti di
sezione preposti al
coordinamento del controllo preventivo e successivo e dai
magistrati assegnati agli uffici di controllo.
Essa delibera suddividendosi in
collegi di sette magistrati determinati annualmente con
riferimento a tipologie
del controllo, settori e materie.
11. Ferme restando le ipotesi di deferimento
previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla
Corte dei conti
come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo
1953, n. 161,
la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in
cui insorge il dissenso tra i
competenti magistrati circa la legittimita'
di atti.
Del collegio
viene chiamato a far parte in qualita'
di relatore il magistrato che deferisce la questione alla
sezione.
12. I magistrati addetti al controllo
successivo di cui al comma 4 operano
secondo i previsti programmi annuali, ma
da questi possono temporaneamente discostarsi, per
motivate ragioni, in
relazione a situazioni e
provvedimenti che richiedono tempestivi
accertamenti e verifiche, dandone
notizia alla sezione del controllo.
13. Le disposizioni del comma 1 non si
applicano agli atti ed ai
provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.
Note all'art. 3:
-
Il testo dell'art.
51 del D.Lgs.
n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in
materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come
da ultimo sostituito
dall'art.18 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, e' i seguente:
"Art. 51
(Procedimento di contrattazione). -
1. L'Agenzia di
cui all'art. 50, entro cinque giorni dalla conclusione
delle trattative, trasmette al Governo, ai fini dell'autorizzazione alla
sottoscrizione, il testo
concordato dei contratti collettivi nazionali di cui agli articoli 45
e 46, corredato
da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato,
dei costi unitari
e degli oneri
riflessi del trattamento economico previsto, nonche' la quantificazione
complessiva della spesa diretta
e indiretta, ivi
compresa quella rimessa
alla contrattazione decentrata.
Il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo
o negativo, tenendo
conto fra l'altro
degli effetti applicativi
dei contratti collettivi
anche decentrati relativi al
precedente periodo contrattuale
e della conformita' alle direttive impartite
dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Decorso tale
termine l'autorizzazione si
intende rilasciata. Per quanto
attiene ai contratti collettivi
riguardanti il personale dipendente
dalle regioni e dagli enti regionali, il Governo provvede
previa intesa con le amministrazioni regionali,
espressa dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' sottoposta alcontrollo
della Corte dei conti, la quale ne verifica
la legittimita' e la compatibilita' economica entro quindici giorni dalla
data di ricezione,
decorsi i quali
il controllo si intende effettuato senza rilievi.
3. Per
i contratti collettivi
decentrati, la sottoscrizione da
parte delle amministrazioni pubbliche e'
autorizzata, nei quindici
giorni successivi alla conclusione delle trattative, nei
limiti di cui
all'art. 45, comma 4, con atto dell'organo di vertice previsto
dai rispettivi ordinamenti. L'autorizzazione alla sottoscrizione e' sottoposta al controllo preventivo degli organi
competenti secondo le norme vigenti, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla
data di
ricezione, decorsi i
quali il controllo si intende effettuato
senza rilievi. Le amministrazioni pubbliche
sono tenute a
trasmettere all'Agenzia di cui all'art. 50, alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica ed al Ministero del tesoro,
copia dei contratti collettivi decentrati.
Non puo' essere
in ogni caso autorizzata
la sottoscrizione di
contratti collettivi decentrati
che comportano, anche
a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti
le disponibilita' finanziarie definite dal contratto collettivo
nazionale.
4. Non
puo' essere in
ogni caso autorizzata
la sottoscrizione dei contratti
collettivi che comportano,
direttamente o indirettamente, anche a carico di
esercizi successivi, impegni di spesa
eccedenti rispetto a
quanto stabilito nel documento
di programmazione economico-finanziaria approvato
dal Parlamento, nella
legge finanziaria e nel
provvedimento collegato, nonche' nel bilancio. In nessun caso
possono essere previsti
oneri aggiuntivi diretti
o indiretti, oltre
il periodo di validita' dei contratti, in particolare
con effetto della decorrenza dei benefici a regime".
- Il
testo dell'art. 1
della legge n.
742/1969 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale) e' il seguente:
"Art. 1. -
Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a
quelle amministrative e' sospeso
di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla
fine del periodo
di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l'inizio stesso e'
differito alla fine di detto periodo.
La stessa
disposizione si applica
per il termine stabilito dall'art. 201 del codice
di procedura penale".
La Corte
costituzionale, con sentenza 7 febbraio 1985, n. 40 ( Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1985,
n. 44-
bis), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del presente
art. 1, nella parte di cui non dispone che la
sospensione ivi prevista si
applica anche al termine di cui all'art. 5, primo e secondo comma, della legge
25 giugno 1865, n. 2359.
La stessa
Corte, con sentenza
22 maggio 1987, n. 255 (Gazzetta Ufficiale 15 luglio
1987, n. 29 - 1a
serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale
dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione
ivi prevista si
applichi anche al termine di cui
all'art. 19, comma primo, della legge
22 ottobre 1971,
n. 865 ("Programmi coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sull'espropriazione per pubblica
utilita'; modifiche ed
integrazioni alle leggi 17 agosto
1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167;
29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione
di spesa per
interventi straordinari nel
settore dell'edilizia
residenziale, agevolata e convenzionata") nel testo
sostituito dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ("Norme per la edificabilita' dei
suoli").
Con altra sentenza 22
maggio 1987, n. 278
(Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1987, n. 31 - 1a serie speciale), la
medesima Corte ha
inoltre dichiarato
l'illegittimita' costituzionale, in
riferimento all'art. 3, primo
comma, Cost., dell'art.
1 della legge 7 ottobre 1969, n.
742, nella parte in cui non prevede la sospensione dei termini processuali, nel
periodo feriale, relativamente ai
processi militari in
tempo di pace. Con altra sentenza
ancora 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 49
(Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1990, n. 6 - 1a serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato
l'illegittimita' dell'art.
1 nella parte
in cui non
dispone che la sospensione ivi prevista si applichi al
termine di trenta giorni, di
cui all'art. 1137
codice civile, per
l'impugnazione delle delibere dell'assemblea di condominio.
La Corte, con sentenza 21-29 luglio
1992, n. 380 (Gazzetta Ufficiale
5 agosto 1992,
n. 33 - 1a serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art.
1, nella parte
in cui non
dispone che l'istituto
della sospensione dei
termini si applichi
anche a quello
stabilito per ricorrere, avverso le delibere dei consigli
provinciali, al Consiglio nazionale degli architetti.
- Il D.L. n. 786/1981 reca:
"Disposizioni in materia di finanza locale".
- La legge n. 259/1958 reca:
"Partecipazioni della Corte dei
conti al controllo
sulla gestione finanziaria degli
enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2
del D.L. n. 453/1993 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) e' il seguente:
"4. Fermo
restando quanto stabilito
dall'art. 16, comma 3, del decreto-legge
13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
dall'art. 74 del
testo unico delle
leggi sulla Corte
dei conti, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214, la Corte dei
conti, per l'esercizio delle
sue attribuzioni, puo'
altresi' delegare adempimenti
istruttori a funzionari
delle pubbliche amministrazioni e
avvalersi di consulenti tecnici, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'art. 73 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271".
- Il
D.Lgs. n. 39/1983
reca: "Norme in materia di
sistemi informativi automatizzati
delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1,
lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
- Il
testo dell'art. 166 della legge n. 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del
personale civile e militare dello Stato) e' il seguente:
"Art. 166
(Modifiche di procedure). - I decreti di cui al titolo II, parte II, del
decreto del Presidente
della Repubblica 29
dicembre 1973, n.
1092, e successive
modificazioni ed integrazioni, acquistano
immediata efficacia ai
fini della corresponsione delle
prestazioni dovute;
i decreti
concessivi sono trasmessi alla Corte dei
conti per il riscontro in via
successiva.
I controlli
di legge sui
decreti emessi ai fini del trattamento
di quiescenza a carico delle
Casse pensioni facenti
parte degli Istituti
di previdenza presso
il Ministero del tesoro sono
effettuati in via successiva".
- Il testo dell'art. 24 del R.D.
n. 1214/1934, cosi' come
sostituito dall'art. 1 della
legge 21 marzo 1953, n. 161, e' il seguente:
"Art. 24.
- Qualora il
consigliere delegato al controllo, dopo
che sia stata sentita l'amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto
non debba essere ammesso al visto
o alla
registrazione, lo trasmette
al presidente della
Corte, informandone nel tempo
stesso il competente presidente di sezione addetto al coordinamento. Il presidente della Corte, udito il consigliere,
promuove, nel piu' breve
termine, una pronunzia
motivata della sezione di
controllo costituita dal presidente della Corte, che la
presiede, dai presidenti di
sezione addetti al coordinamento
del controllo e dai consiglieri di
cui al primo comma dell'art. 22.
Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma
precedente, il presidente della
Corte puo', su
segnalazione del consigliere
delegato al controllo
o del presidente di
sezione addetto al coordinamento
o dell'amministrazione interessata
o di ufficio, deferire alla sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la
registrazione degli atti o
decreti ove si renda necessaria
la risoluzione di questioni di massima
di particolare importanza.
Nei casi di cui
ai precedenti comma,
del deferimento alla sezione
di controllo e' data comunicazione scritta all'amministrazione interessata e a quella
del Tesoro per quanto
la riguardi. Queste possono
presentare deduzioni e farsi
rappresentare avanti la sezione stessa da
funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o
equiparato.
Le stesse
norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle
delegazioni della Corte dei conti per la regione
sarda e per la regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa
presso il Magistrato
delle acque in
Venezia e i provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Per gli
atti o decreti di competenza
della sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al presidente di
essa il deferimento
alla sezione regionale
nei casi previsti
dal primo comma
del presente articolo
e al presidente
della Corte dei
conti il deferimento
alla sezione centrale di controllo nei casi in cui
al secondo comma".
4. Autonomia finanziaria.
1. La Corte dei conti delibera con regolamento le norme
concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle
spese 21.
2. A decorrere dall'anno 1995, la Corte dei conti provvede
all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato
di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bilancio preventivo e il
rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Segreterie delle sezioni riunite e della procura generale.
1. Alla segreteria delle sezioni riunite e della procura
generale è preposto rispettivamente un
dirigente generale di livello C.
6. Applicazione alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome.
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono
princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. I princìpi da esse desumibili
costituiscono altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano,
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica 22.
7. Consiglio di presidenza.
1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei
conti nominati dai Presidenti delle Camere decadono dal loro mandato alla scadenza prevista
dalla legge e non possono essere né prorogati, né confermati.
8. Sanatoria ed entrata in vigore.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati,
nonché le attività poste in essere e le pronunce giurisdizionali rese, e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15 maggio 1993, n. 143,
17 luglio 1993, n. 232, 14 settembre
1993, n. 359, e 15 novembre 1993, n. 45323.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
A
CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA DI ISOLA DELLE FEMMINE
Conto Consuntivo 2009 i Revisori dei Conti.......... ATO PA1 Rifiuti, CGIL, Consuntivo 2009, croce, CUTINO, FONTANETTA, Palazzotto, Patto di Stabilità, Pier Carmelo Russo circolare assessore 8 giugno 2010, Preventivo 2008, REVISORI DEI CONTI, Sanzioni,
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